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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine435-446

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 16 febbraio 2009, n. 6591 (ud. 27 novembre 2008). Pres. Carbone - Est. Rotella - P.M. Palombarini (conf.) - Ric. Infanti

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Condizioni di ammissione - False dichiarazioni sulle condizioni reddituali - Configurabilità del reato - Non incidenza sulla sussistenza del diritto - Irrilevanza.

Il reato di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, che punisce le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni per l’attestazione delle condizioni di reddito in vista dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ravvisa allorquando non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio. (Mass. Redaz.). (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95) (1).

    (1) Le SS.UU. dirimono, con la massima in epigrafe, il contrasto giurisprudenziale in essere. In senso conforme alla presente decisione si vedano Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2008, Marino, in questa Rivista 2009, 92; Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2007, D.S., in Guida aldiritto 2008, 1, 81; Cass. pen., sez. III, 8 agosto 2006, Contino, in questa Rivista 2007, 1264 e Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2006, L.P., in Guida al diritto 2007, 1, 71. Difformi, sostanzialmente nel senso di ritenere non integrato il reato allorquando la dichiarazione non veritiera resa dall’imputato circa le condizioni reddituali richieste per l’ammissione al beneficio si riferisca ad una situazione effettiva di reddito comunque compatibile con la fruizione dello stesso, v. Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2008, Abrunzo, in questa Rivista 2008, 1183; Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2007, Martorana, ivi 2007, 1264; Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2006, Salvaggio, ivi 2007, 448 e Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2006, Bevilacqua, ivi 2007, 323.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. – Sabrina Infanti dichiarò, in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 11 marzo 2003 al Tribunale di sorveglianza di Palermo, di non avere redditi. Ammessa al beneficio, si verificò che era titolare di un immobile, implicante contratto con un’azienda, ed era proprietaria di autovettura.

Imputata del delitto aggravato, previsto e punito dall’art. 5 co. 7º L. n. 217/90, modif. con L. n. 134/01, norma trasferita nell’art. 95 D.P.R. n. 115/02, T.U. delle «spese di giustizia», il G.U.P. di Palermo la condannava in giudizio abbreviato con generiche equivalenti a mesi 8 di reclusione ed euro 220 di multa.

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, non condividendo il principio di Cass., sez. V, Bevilacqua, n. 16338 del 12 maggio 2006, CED RV234124, secondo cui non sussistono estremi di reato, se il fatto non si sostanzi nella falsa dichiarazione di un reddito inferiore a quello fissato quale soglia di ammissibilità al beneficio.

Il difensore ha proposto ricorso per violazione dell’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 192 c.p.p., ripetendo il principio della sentenza Bevilacqua. Ed ha concluso che nella specie, al di là di errore nelle dichiarazioni su prestampati offerti dalla difesa, è incontroverso che l’istante avrebbe potuto fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il reddito poi accertato, sicché di delitto non è punibile.

  1. – La IV Sezione di questa Corte, assegnataria del procedimento, a fronte della sentenza Bevilacqua e altre consecutive, ha fatto proprio il principio di Cass., sez. III, Contino, n. 28340 del 20 giugno 2006RV236267, che afferma in senso opposto che l’ammissibilità al beneficio non esclude la punibilità del reato di pura condotta, come si desume dall’aggravamento di pena, quando la falsità sia stata determinante per l’ammissione, e confermano le disposizioni degli art. 96 e 98 del D.P.R. 115/02.

    E, pur condividendolo, poiché la questione ha dato luogo a contrasto segnalato dal Massimario (rel. n. 53 del 28 maggio 2008), con ordinanza del 19 giugno-23 luglio 2008 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 del Codice di procedura penale.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – La questione controversa è «se il reato previsto dall’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 sia integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l’attestazione di reddito necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio, anche se il reddito accertato non dovesse superare la soglia minima prevista dalla legge».

    Il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, incorporando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato negli artt. 74 ss.. del Testo Unico, ripete nell’art. 95 la norma incriminatrice dell’art. 5 della L. n. 134 del 29 marzo 2001. Questa legge, a sua volta, aveva ripetuto la disposizione dell’art. 5/7º co. del D.P.R. n. 217 del 30 luglio 1990, ma non anche quella del 2º co. s. articolo, che specificava le allegazioni all’istanza di gratuito patrocinio.

    Il contrasto, come dimostra l’analisi, è sorto in effetti per questa ragione, e s’incentra bensì sul falsoPage 436 nella dichiarazione sostitutiva contenuta nell’istanza di ammissione al beneficio, ma involge la ratio complessiva della norma incriminatrice.

    1.1. – Cass., sez. V, Bevilacqua, sopra citata, ha anzitutto affermato che la norma dell’art. 95 del D.P.R. 115/02, immutata dal ’90, è speciale rispetto a quella di cui all’art. 483 c.p. e che l’art. 95 rinvia all’art. 79, co. 1, lett. b), c) e d), che incorpora nella fattispecie criminosa solo alcune condotte di alterazione del vero.

    Queste condotte si riassumono nella falsa attestazione di avere un reddito complessivo inferiore a quello fissato dal legislatore quale soglia di ammissibilità, ovvero nella negazione o nascondimento di mutamenti significativi per esso intervenuti, ai fini della valutazione dell’eventuale superamento della stessa soglia.

    Pertanto non rileva qualsiasi infedele attestazione, ma solo quelle che abbiano, quale conseguenza, l’inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione sostitutiva (lett. c). E tra esse non rientrano quelle che occultino redditi il cui ammontare non implichi superamento del limite, che esclude il diritto all’ammissione.

    Nello stesso solco si calano Cass., sez. V, Salvaggio, 11 maggio 2006, n. 21194, RV234207; sez. V, Abrunzo, 20 dicembre 2007, n. 4467/08, RV238880; sez. V, Gallo, n. 12019 del 19 febbraio 2008, RV239126; sez. V, Martorana, n. 15139 del 22 gennaio 2007, RV236143 e da ultimo sez. V, Caprarotta, n. 38759/08. Le sentenze, accentuando la finalità dell’attestazione, affermano il falso inidoneo all’inganno, se il reddito è comunque inferiore alla soglia di ammissibilità al beneficio. Sez. V, 11 dicembre 2007 n. 5532/08, Goman, RV239099 richiama invece la categoria del falso inutile o innocuo.

    1.2. – Cass., sez. III, Contino, n. 28340 del 20 giugno 2006 (RV236267) ha affermato invece che, in caso di falsa attestazione, il reato si ravvisa anche se il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito l’ammissione del soggetto beneficiario al gratuito patrocinio per più ragioni.

    Anzitutto, conformandosi a sez. I, Mollica, n. 14403 del 25 gennaio 2001, RV218932, che tanto aveva affermato prima dell’entrata in vigore della L. 134/01 con riferimento alle dichiarazioni relative alle variazioni del reddito, ha rilevato che la disciplina in materia esclude ogni discrezionalità da parte del soggetto da ammettere al beneficio.

    Ha quindi rammentato che il falso, che non concerne solo la dichiarazione sostitutiva, ha ragione propria di punibilità nell’oggetto giuridico «pubblica fede».

    Nella specie l’art. 95 prevede elemento psicologico del reato il dolo generico e «l’ottenimento o il mantenimento» del beneficio solo circostanza aggravante. Di più, in caso di condanna per il delitto aggravato, dispone revoca ex tunc del beneficio già concesso. La revoca del beneficio è parallelamente prevista dall’art. 112 per l’omissione di comunicazioni in termini di eventuali variazioni dei limiti di reddito, per quanto non tali da implicare il superamento delle condizioni per il mantenimento.

    L’insieme impedisce di ritenere irrilevante che il reddito accertato non superi il tetto previsto dalla legge, sia per l’ammissione che per il mantenimento del beneficio.

    All’indirizzo hanno dato seguito sez. V, 6 marzo 2007 n. 13828, Palamara (RV236532) e sez. V, 24 gennaio 2008, n. 13309, Marino, RV239387, che ha rimarcato in particolare le prescrizioni dell’art. 96 D.P.R. cit., circa i fondati motivi per cui il magistrato respinge l’istanza di ammissione al beneficio, e dell’art. 98, secondo il quale dispone la verifica di esattezza dell’ammontare del reddito attestato, dopo l’ammissione al beneficio.

    1.3. – In posizione in effetti intermedia si pone Cass., P.G. in proc. Scumaci, sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 41306, RV237732, che formula un’eccezione al secondo indirizzo, affermando che la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 79, richiamata nell’art. 95, concerne solo i redditi.

    Spiega che l’art. 5 della L. 134/01, incorporato nel D.P.R. 115/02 ha abrogato la previsione dell’art. 5/2º co. L. 217/90. Pertanto la dichiarazione delle condizioni di reddito non concerne più i diritti reali su immobili e mobili registrati, ed il reato non sussiste se in proposito è falsa (conf. sez. V, Polito ed a., n. 26031/08).

  2. – La soluzione in effetti implica anzitutto verifica dell’evoluzione normativa.

    La L. 134/01, le cui disposizioni sono state incorporate nel T.U. sulle spese di giustizia, ha bensì soppresso l’obbligo di cui all’art. 5/co. 2º D.P.R. 217/90, di specifiche allegazioni all’istanza di ammissione al beneficio.

    Ma l’art. 79/3º co. del D.P.R. 115/02 prevede in via surrogatoria che il consiglio forense...

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