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Rivista penale 4/2013
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 20 FEBBRAIO 2013, N. 8393
(UD. 22 GENNAIO 2013)
PRES. GARRIBBA – EST. PATERNÒ RADDUSA – P.M. SCARDACCIONE (DIFF.) – RIC.
CECCONI
Stupefacenti y Commercio clandestino y Cessione y
Principio attivo contenuto nella dose destinata allo
spaccio y Eff‌icacia drogante y Esclusione y Rilevanza
penale della condotta y Esclusione.
. In tema di stupefacenti, deve escludersi, in applica-
zione del principio di offensività, che possa assumere
rilevanza penale una condotta che abbia ad oggetto
quantitativi di sostanze che risultino prive, in concreto,
di una pur minima eff‌icacia drogante. (Mass. Redaz.)
(1) Questione ancora controversa nonostante l’intervento delle
SS.UU. 21 settembre 1998, Kremi, in questa Rivista 1998, 991, secondo
le quali la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola
sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta «soglia
drogante», in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per
legge o per decreto, non ha rilevanza ai f‌ini della punibilità del fatto.
Tale indirizzo è stato seguito, in tempi più recenti, da Cass. pen., sez.
V, 31 gennaio 2011, Andolina e altri, ivi 2012, 573 e da Cass. pen., sez.
IV, 6 agosto 2009, Di Settimio, in Ius&Lex dvd n. 2/2013, ed. La Tri-
buna. Nel solco, invece, della decisione in epigrafe, si pongono Cass.
pen., sez. VI, 22 febbraio 2012, Choukrallah, ibidem; Cass. pen., sez.
IV, 8 giugno 2010, Renna, ivi 2011, 595 e Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio
2009, Stefanelli, ivi 2010, 102, affermative del principio secondo cui
il reato di detenzione a f‌ine di cessione di sostanze stupefacenti può
dirsi integrato a condizione che sia dimostrato con assoluta certezza
che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio sia
di entità tale da poter produrre un concreto effetto drogante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Cecconi Monica, per il tramite del difensore f‌iducia-
rio, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Ap-
pello di Firenze con la quale - fermo il giudizio di respon-
sabilità in ordine al fatto contestato siccome ricondotto
all’egida di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 reso dal
Tribunale di Firenze in primo grado - è stato parzialmente
modif‌icato il trattamento sanzionatorio, attenuato per il
riconoscimento delle generiche in precedenza denegate.
2. La Corte distrettuale, nel valutare i motivi di appello
sollevati dalla difesa della Cecconi in punto alla appli-
cabilità al caso della fattispecie normativa contestata in
relazione alla offensività della condotta per la irrilevanza
ponderale del principio attivo riscontrato, ha escluso ri-
levanza all’assunto difensivo in ragione della distanza nel
tempo della perizia all’uopo espletata, motivo del naturale
decadimento del principio accertato, ed in considerazione
della presenza di una seppur e blanda azione stupefacente
da ascrivere alla sostanza ceduta, dovendosi comunque
correlare l’effetto stupefacente alla reattività soggettiva
dell’assuntore per come indicato dallo stesso perito.
3. Due i motivi articolati a sostegno del ricorso volti ad
ottenere l’annullamento della decisione impugnata.
3.1 Con il primo motivo si denunzia la manifesta
illogicità della motivazione seguita per disattendere le
ragioni di appello sollevate in punto alla assoluta inconsi-
stenza del principio attivo riscontrato (in misura di 3,2
mg a fronte della soglia minima della possibile eff‌icacia
drogante della misura, indicata dal perito in 5 mg). Se-
gnala al f‌ine la difesa la apoditticità della affermazione in
forza alla quale la modestia del principio attivo riscontrato
dipendeva dal lasso di tempo occorso prima di effettuare
la perizia, conclusione priva di riscontri fattuali nè di
adeguato supporto logico, non potendosi escludere che il
tempo non abbia inciso sulla consistenza drogante della
sostanza ceduta. Parimenti apodittica sarebbe inoltre la
confermata, seppur blanda eff‌icacia drogante ascritta alla
sostanza, conclusione peraltro sganciata da qualsivoglia
riscontro in punto alla abitualità o alla occasionalità di
assunzione del destinatario.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge
avuto riguardo al disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 73 applicato alla specie pur a fronte della accertata
sussistenza di un valore ponderale del principio attivo tal-
mente modesto da incidere sulla certezza della eff‌icacia
drogante della sostanza, di certo non raggiunta nella spe-
cie in ragione della genericità delle conclusioni espresse
dalla Corte distrettuale avuto riguardo alla blanda eff‌ica-
cia drogante o alla reattività soggettiva dell’assuntore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito pre-
cisate.
5. Entrambi i motivi di ricorso seguono una unica di-
rettrice, quella afferente la affermata necessità - perchè
possano ritenersi punibili le condotte sanzionate ex art.
73 D.P.R. n. 309 del 1990, - che la sostanza stupefacente di
riferimento abbia, in ordine al principio attivo riscontrato,
una minima eff‌icacia drogante giacchè diversamente, nel
ritenere della difesa, la condotta sarebbe priva di offen-
sività. In fatto, tale prospettazione risulta ancorata dagli
esiti della indagine tossicologica disposti in dibattimento
in forza alle cui conclusioni nella specie la dose attiva di
eroina riscontrata nella sostanza oggetto di cessione era
pari a grammi 0,0032 così da portare il perito ad affermare

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