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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine691-692

Page 691

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 11 gennaio 2005, n. 196 (c.c. 10 dicembre 2004). Pres. Fazzioli - Est. Silvestri - P.M. D'Angelo (conf.) - Ric. P.G. in proc. Micaletto.

Esecuzione in materia penale - Liberazione condizionale - Presupposti - Ravvedimento - Modifica ideologica e psicologica espressa - NecessitàEsclusione - Fattispecie.

Esecuzione in materia penale - Liberazione condizionale - Concessione - Motivazione - Asserita necessità della liberazione per non pregiudicare i risultati raggiunti - Fondatezza - Esclusione.

In tema di liberazione condizionale, il requisito del ravvedimento va verificato non postulando la necessità di una modifica ideologica e psicologica della personalità del condannato, ma soltanto quella di una seria ed affidabile prognosi di pragmatica conformità della sua futura condotta al quadro normativo con il quale egli si è posto in conflitto, per cui non può attribuirsi valore di per sè ostativo alla mancanza di abiure verbali o riconoscimenti di colpe ed errori (principio affermato, nella specie, con riguardo a soggetto condannato all'ergastolo per vari omicidi commessi nell'ambito dell'appartenenza alla banda armata denominata «brigate rosse»). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 176) (1).

Non può ritenersi valida motivazione quella che giustifichi la concessione della liberazione condizionale sulla sola base della considerazione che il suo diniego potrebbe mettere in pericolo i risultati già conseguiti nel corso del trattamento penitenziario mediante i permessi premio e, successivamente, la misura alternativa della semilibertà, desumendosi proprio da siffatta motivazione che il processo di rieducazione sociale non è ancora esaurito. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 176) (2).

    (1, 2) La motivazione della sentenza in esame evidenzia un orientamento interpretativo contrastante, in cui parte peraltro assolutamente minoritaria della giurisprudenza, ai fini della concessione della misura della liberazione condizionale, favorisce l'indagine psicologica soggettiva del detenuto, mentre la corrente cui aderisce la Corte nella presente fattispecie attribuisce maggior credito a parametri di riferimento più obiettivi e concreti. Conforme alla prima corrente è, citata in motivazione, Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 1993, Di Miccoli, in questa Rivista 1994, 1055, secondo cui il risarcimento del danno previsto dall'ultimo comma dell'articolo 176 c.p. non può essere considerato come un elemento a sè, ma deve, nel quadro delle...

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