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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine813-818

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 16 marzo 2005, n. 10395 (c.c. 17 febbraio 2005). Pres. Foscarini - Est. Rotella - P.M. Veneziano (diff.) - Ric. Marocco.

Reato - Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Atti interruttivi - Avviso di conclusione delle indagini preliminari - Fondamento.

Deve considerarsi compreso tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione del reato, indicati nell'art. 160 c.p., l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., in quanto contenente l'avvertimento che l'indagato ha facoltà di chiedere di essere sottoposto a interrogatorio, corrispondendo tale avvertimento all'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, menzionato nel citato art. 160 c.p. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 160; c.p.p., art. 415 bis) (1).

    (1) Precedente in senso contrario: Trib. pen. Napoli, 9 febbraio 2001, imp. Basile ed altri, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 190, secondo cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p. non costituisce causa idonea ex art. 160 c.p. all'interruzione della prescrizione. Invero, la mancata introduzione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nell'elencazione tassativa di cui all'art. 160, secondo comma, c.p.p. non è, quindi, il frutto di un difetto di coordinamento operato dal legislatore - né lo si può estensivamente interpretare come atto assimilabile all'invito ex art. 375 c.p.p. - bensì costituisce la deliberata opzione di non confondere i due atti, espressamente deputati a finalità diverse. In generale, sulla portata dell'art. 415 bis c.p.p., si veda il puntuale commento contenuto ne Il codice di procedura penale dopo il giudice unico (a cura di F. BARTOLINI e P. CORSO), Ed. La Tribuna, Piacenza 2000, p. 435 ss.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Marrocco Costantino ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina, che gli applica ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di euro 1.400 di multa, per lesioni volontarie, guarite entro 20 giorni (art. 582 c.p.), reato commesso il 12 ottobre 1997 a Fondi.

Con il ricorso avverso la sentenza ed ordinanza dibattimentale denuncia: 1) violazione di legge, vizio di motivazione, relativamente ad eccezioni d'incompetenza, prescrizione e difetto di querela; 2) in particolare, in punto di difetto di querela; 3) in particolare, in punto di prescrizione del reato, perché o prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio del 13 maggio 2003, non vi è stato alcun atto interruttivo, non potendosi considerare tale l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; 4) in particolare perché la competenza apparteneva al Giudice di pace di Fondi e non al Tribunale di Terracina.

  1. - Il ricorso è inammissibile relativamente alle questioni: a) di competenza (manifesta infondatezza), perché superata dalla richiesta di patteggiamento, e comunque il reato era stato commesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 274/00 (v. art. 64) e b) di mancanza di querela (non consentito), perché la volontà di punizione del colpevole può essere espressa dall'offeso, anche in processo verbale reso alla P.G. in più ampio contesto di denuncia, da cui la rilevi, discrezionalmente e qui incensurabilmente, il giudice di merito.

È infondato relativamente alla dedotta prescrizione, laddove asserisce che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non può ritenersi atto interruttivo.

È fermo in giurisprudenza e dottrina che ciascun atto interruttivo del corso della prescrizione, previsto tassativamente dall'articolo 160 c.p., e perciò quello del P.M. strumentale all'esercizio dell'azione penale già previsto dal codice procedurale abrogato, cui la norma sostanziale rinviava, secondo ratio comune al genere manifesta la permanente volontà dello Stato di perseguire il fatto previsto dalla legge come reato.

Orbene il secondo comma dell'articolo 160 c.p. prevede, quale specie di atto interruttivo, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio. La locuzione corrisponde letteralmente all'unica adottata, in origine, nell'art. 416 primo comma del codice di procedura vigente.

Dopo la modifica di questo articolo procedurale (artt. 2 L. 234/97 e quindi 17 terzo comma L. 479/99) alla previsione sostanziale corrisponde sia l'avviso di cui all'art. 375 c.p.p., che l'avviso, da notificare all'indagato ed al suo difensore alla conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall'art. 415 bis terzo comma s.c., nella parte in cui detta che deve contenere l'avvertimento che «l'indagato ha facoltà... di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio».

Difatti, come si desume dal primo comma dell'art. 415 bis, tale avviso è fatto notificare dal P.M., se non deve formulare richiesta di archiviazione, e dunque intende esercitare l'azione penale, a condizione di validità, prevista dall'art. 416 primo comma vigente, al pari che in caso di omissione dell'avviso di cui all'art. 375 terzo comma c.p.p., dovuto se l'indagato abbia già espresso volontà di sottoporsi all'interrogatorio.

Ne segue che l'avviso rituale di cui all'art. 415 bis c.p.p. costituisce atto interruttivo della prescrizione, che si rapporta alla previsione tassativa del secondo comma dell'art. 160 c.p. (Omissis).

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 4201 (c.c. 25 gennaio 2005). Pres. Teresi - Est. Vancheri - P.M. Febbraro (diff.)Ric. P.M. in proc. Ionescu.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Immigrazione clandestina - Transito temporaneo di straniero diretto al suo paese d'origine - Configurabilità del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Fondamento.

La configurabilità (nella specie, ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro di veicoli) del reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di straniero in un altro Stato, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente (art. 12, comma 1, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286), non può essere esclusa per il solo fatto che lo straniero dichiari di avere, come destinazione finale, il proprio paese d'origine. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12) (1).

    (1) La sentenza che si annota leniva il contrasto giurisprudenziale sorto in sede di legittimità e di cui abbiamo dato conto in questa Rivista 2004, a pag. 189, pubblicando, per esteso, le due pronunce di contenuto contrapposto: Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2003, Kutepov e Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2003, Botnaru, quest'ultima nello stesso senso della massima in epigrafe. Sempre conformemente alla sentenza qui pubblicata, si veda Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 2004, Giurcau, ivi 2004, 1032. Contra, Cass. pen., sez. I, 17 marzo 2004, Craciun, ivi 2004, 619 e Cass. pen., sez. I, 28 dicembre 1999, Amato, ivi 2000, 142.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso l'ordinanza emessa il 17 settembre 2004 dal Tribunale del riesame della predetta città, che, pronunciandosi ai sensi dell'art. 324 c.p.p., ha annullato, ritenendolo illegittimo, il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 1 giugno 2004 dal Gip del Tribunale di Tolmezzo, di due autovetture di proprietà del cittadino rumeno Jonescu Corneliu Alexandru, indagato per il reato di favoreggiamento della immigrazione di clandestini nel territorio dello Stato, di cui...

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