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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 22 novembre 2005, n. 41936 (c.c. 25 ottobre 2005). Pres. Marvulli - Est. Cortese - P.M. Esposito (conf.)Ric. Muci.

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca - Oggetto - Beni per un valore equivalente al profitto del reato - Legittimità - Ambito applicativo - Individuazione.

In forza del rinvio indifferenziato dell'art. 640 quater c.p. alle disposizioni contenute nell'art. 322 ter c.p., la confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato può essere disposta anche nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 640, comma 2 n. 1, 640 bis e 640 ter c.p. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 640 quater; c.p., art. 640 ter; c.p., art. 640 bis; c.p., art. 640; c.p., art. 322 ter) (1).

    (1) La pronuncia in epigrafe compone il contrasto giurisprudenziale, sorto in sede di legittimità, sulla questione giuridica se la confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato possa e debba essere disposta anche nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 640, comma 2 n. 1, 640 bis e 640 ter c.p. Si rinvia ai precedenti citati in parte motiva che bene rappresentano la contrapposizione tra i differenti orientamenti giurisprudenziali sull'argomento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ordinanza del 9 aprile 2004 il Tribunale di Lecce, decidendo sul riesame proposto da Muci Alessandro, indagato per i reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 81, 110, 640 bis, 61 n. 7 c.p., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 marzo 2004 dal locale Gip, rigettava il gravame relativamente ad alcuni beni immobili e mobili nella disponibilità del predetto, ritenendo che gli stessi fossero soggetti a confisca obbligatoria ai sensi degli artt. 322 ter e 640 quater c.p., siccome il valore corrispondente all'ingiusto profitto conseguito (oltre 1.200.000 euro). Rilevava in particolare il tribunale che l'art. 640 quater c.p., nel richiamare la disciplina contenuta nell'art. 322 ter c.p., consente la confisca per equivalente in riferimento non solo al prezzo ma anche al profitto del reato, posto tra l'altro che una diversa soluzione determinerebbe una interpretatio abrogans della citata disposizione, avendo rilievo nel reato di truffa il solo riferimento al profitto.

Ha proposto ricorso il Muci, per erronea applicazione dell'art. 640 quater c.p. in relazione all'art. 322 ter, deducendo che, ai sensi di quest'ultima norma, fatta eccezione per la sola fattispecie delittuosa di cui all'art. 321 c.p. (prevista nel secondo comma), per la quale il vincolo reale può ricadere che su beni di valore equivalente al ´profittoª, lo spostamento del vincolo reale è consentito solo su beni di valore equivalente al ´profittoª, lo spostamento del vincolo reale è consentito solo su beni di valore equivalente al ´prezzoª del reato (art. 322 ter, comma 1, c.p.), non configurabile in relazione ai reati contestati all'indagato (artt. 640 e 640 bis c.p.).

Il ricorrente ha lamentato anche la sommaria quantificazione del valore dei beni sottoposti a sequestro.

Con motivi ulteriori il difensore del Muci, oltre a rafforzare le suesposte argomentazioni (in particolare evocando i lavori preparatori alla legge e l'esplicita menzione della confisca per equivalente del profitto nella diversa ipotesi contemplata dal D.L.vo n. 231 del 2001), ha dedotto l'illegittimità del sequestro, anche sotto il profilo della mancanza della prova in ordine all'infruttuosità della ricerca del profitto del reato.

La seconda sezione di questa S.C., assegnataria del ricorso, ha rilevato all'udienza camerale dell'11 maggio 2005 come, in ordine all'ambito applicativo della confisca c.d. per equivalente, prevista, con formulazioni diverse, nei primi due commi dell'art. 322 ter c.p., al quale si richiama in via generale l'art. 640 quater c.p., si siano formati due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità: l'uno, maggioritario e più restrittivo (espresso in particolare da Sez. I, 28 maggio 2003, dep. 18 giugno 2003, n. 26046, est. Chieffi, ric. P.M. in proc. Silletti, RV 226137 e da sez. II, 15 febbraio 2005, dep. 4 marzo 2005, n. 8717, est. Macchia, ric. Napolitano, non massimata), secondo il quale la confisca de qua, al di fuori della fattispecie di cui all'art. 321 c.p., regolata in modo separato e specifico nel secondo comma dell'art. 322 ter c.p., può trovare applicazione, alla stregua del disposto generale, di cui alla parte finale del primo comma di tale articolo (´è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero di beni per un valore corrispondente a tale prezzoª), relativo a una pluralità di reati e al quale deve necessariamente intendersi riferito il richiamo di cui all'art. 640 quater c.p., solo in correlazione al (non più aggredibile) ´prezzoª del reato; l'altro, fatto proprio da Sez. I, 12 gennaio 2005, dep. 9 marzo 2995, n. 79, est. Giordano, ric. Cacciavillani, RV 231063, secondo cui la previsione della confisca per equivalente del valore del profitto, contenuta nel secondo comma dell'art. 322 ter c.p., è applicabile, in forza del richiamo di cui all'art. 640 quater c.p., che, altrimenti, risulterebbe svuotato di ogni significato, anche alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. Page 39

La Sezione stessa, quindi, dopo aver altresì osservato come una recente decisione quadro del Consiglio U.E. del 24 febbraio 2005 (2005/212/GAI), relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, ha imposto agli Stati la previsione in termini generali della confisca per equivalente con riferimento ai ´proventi di reatoª nella prospettiva di armonizzare la normativa dei paesi dell'UE sul tema specifico della confisca penale, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, recepita e formalizzata con decreto del 28 giugno 2005 del Primo Presidente.

Con nuove note illustrative, la difesa del Muci, oltre a richiamare nuovamente, a conforto delle proprie tesi, i lavori preparatori della L. 300/2000, ha rilevato, in relazione alla ricordata decisione quadro 2005/212/ GAI, che la stessa:

- non ha affatto introdotto definizioni nuove circa il provento del reato;

- ha previsto in generale, per l'obbligo di applicazione della confisca ´estesaª, la necessità di una qualche correlazione del bene con l'attività criminosa;

- non consente comunque forzature interpretative del diritto interno incompatibili con una ermeneusi corretta del medesimo e con i principi della certezza del diritto e di non retroattività delle disposizioni penali (quale è certamente da considerare quella relativa alla ´punitivaª confisca per equivalente).

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La questione giuridica rimessa a questo Collegio è se, in forza del richiamo all'art. 322 ter c.p., contenuto nell'art. 640 quater c.p., la confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato possa e debba essere disposta anche nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 640, comma 2 n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.

Orbene, va rilevato che l'art. 322 ter, oltre a rendere obbligatoria per taluni delitti anche la confisca del profitto (secondo una linea di rigore, che troverà il suo completamento nell'art. 335 bis c.p., introdotto dalla L. 27 marzo 2001, n. 97), ha previsto anche, per gli stessi delitti, la confisca obbligatoria ´per equivalenteª (o ´di valoreª), differenziandone però la disciplina, fra il primo e il secondo comma, in relazione al suo collegamento al prezzo ovvero al profitto del reato.

La confisca per equivalente, caldeggiata a più riprese, a partire dagli anni 1980, e via via con intensità crescente, in vari atti internazionali (di cui l'ultimo è la ricordata decisione quadro del Consiglio U.E. del 24 febbraio 2005), in funzione di neutralizzazione dei vantaggi economici derivanti dall'attività criminosa, fu introdotta per la prima...

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