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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 3 novembre 2005, n. 39913 (ud. 17 gennaio 2005). Pres. Trojano - Est. Oliva - P.M. Galasso (diff.) - Ric. P.G. in proc. La Piana ed altri.

Appalto (Contratto di) - Subappalto - Concessione non autorizzata - Opera pubblica - Rilevanza penale - Limiti.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 21, comma primo, della legge 13 settembre 1982 n. 646 (concessione non autorizzata in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione) deve aversi riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55 (quale da ultimo riformulato dall'art. 9, comma 71, della legge 18 novembre 1998 n. 415), secondo cui il subappalto assume rilevanza solo quando superi il 2% dei lavori affidati ovvero l'importo di 100.000 ECU, per cui, in mancanza di una di tali condizioni, la sussistenza del suddetto reato è da escludere. (Mass. Redaz.). (L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 21; L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 18; L. 18 novembre 1998, n. 415, art. 9) (1).

    (1) Differente appare l'orientamento del precedente citato in motivazione, Cass. pen., sez. I, 5 aprile 1996, Marrone, in questa Rivista 1996, 1155, secondo cui la fattispecie contravvenzionale dell'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 sanziona esclusivamente il difetto di autorizzazione da parte di ´chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesseª; tale norma non richiama affatto l'art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575 né l'art. 18 legge 19 marzo 1990 n. 55, di talché non è dato rinvenire alcun collegamento conseguenziale fra i tipi subcontrattuali sottoposti ad autorizzazione ex artt. 10 e 18 leggi citate e gli schemi negoziali derivati, propri dell'ambito operativo della disposizione incriminatrice de qua, operando le suddette norme su piani diversi sotto il profilo sia strutturale che funzionale. Per quanto valga si veda altresì Cass. pen., sez. III, 14 luglio 1997, Barone, ivi 1998, 84, per cui la contravvenzione è configurabile anche nel c.d. ´nolo a caldoª, contratto atipico assimilabile, come disciplina, alla locazione di cose mobili o, meglio, alla locatio operis oppure al noleggio contemplato dal codice della navigazione ovvero all'appalto di servizi, in base al quale ci si procura il godimento di una macchina con il relativo operatore. Ne deriva che il ´nolo a caldoª si configura come un contratto...

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