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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 3 gennaio 2006, n. 13 (c.c. 25 ottobre 2005). Pres. Pizzuti - Est. Ferrua - P.G. (conf.) - Ric. G.A.

Indagini preliminari - Chiusura - Archiviazione - Delitti contro la fede pubblica - Privato danneggiato - Diritto alla ricezione dell'avviso della richiesta di archiviazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di delitti contro la fede pubblica il denunciante-danneggiato non ha diritto a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione né ad opporsi all'archiviazione medesima né ad intervenire nell'eventuale camera di consiglio: trattasi infatti di reati che offendono direttamente e specificatamente l'interesse pubblico - ossia la fiducia nella genuinità materiale e nella veridicità di determinati documenti - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa ma semplicemente di danneggiato. Ne consegue che il privato denunziante il quale assuma di essere danneggiato da un reato di falso in atto pubblico non è legittimato a proporre ricorso in cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P.. (La Corte ha peraltro negato rilievo alla circostanza che il danneggiato fosse stato avvisato della richiesta del P.M. atteso che un'erronea, esplicita o implicita, dichiarazione del giudice relativamente alla qualità di persona offesa non consolida alcuna posizione processuale). (C.p., art. 479; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 410) (1).

    (1) Sul punto risulta tuttora pendente in sede di legittimità, un contrasto giurisprudenziale. Conformemente alla massima in epigrafe, si vedano Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2005, Erdas, in Jus&Lex online, sul sito www.latribuna.it; Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2004, Cucullo, in questa Rivista 2005, 770 e Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2002, Saccucci, pubblicata per esteso in Arch. nuova proc. pen. 2005, 353. In senso contrario, si rinvia a statuito in Cass. pen., sez. V, 30 dicembre 2002, Todesca, in questa Rivista 2003, 907 e Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2001, Arnoldi, ivi 2002, 167, la quale, sul presupposto che i delitti contro la fede pubblica siano idonei a ledere la sfera giuridica anche del soggetto nel cui interesse l'atto è stato posto in essere, afferma la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione in capo al denunziante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ordinanza 13 novembre 2004 il G.I.P. presso il Tribunale...

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