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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine911-918

Page 911

@I. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 14 giugno 2006, n. 20248 (ud. 28 aprile 2006). Pres. Battisti - Est. Novarese - P.M. Geraci (diff.)Ric. Cardenas Cedeno.

Competenza penale - Tribunale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione - Reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Estensione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. con modif. in legge 1 agosto 2003 n. 214, che ha attribuito al tribunale, togliendola al giudice di pace, la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi attribuita al tribunale anche la competenza per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 c.s. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 3 ottobre 2005, n. 35628 (ud. 27 settembre 2005). Pres. Fazzioli - Est. Silvestri - P.M. Febbraro (diff.)Ric. Confl. di comp. in proc. Mattia.

Competenza penale - Competenza per materia - Giudice di pace - Reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Disciplina introdotta dal D.L. n. 151/03 - Attribuzione al giudice di paceSussistenza - Differenza dal reato di guida in stato di ebbrezza di competenza del tribunale.

Il reato previsto dall'art. 187 del codice della strada (guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti) a differenza del reato previsto dall'art. 186 (guida in stato di ebbrezza), anche dopo la modifica introdotta dall'art. 6 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, resta attribuito alla competenza per materia del giudice di pace, in quanto il settimo comma del novellato art. 187 richiama l'art. 186 esclusivamente per la parte relativa all'applicazione delle sanzioni e pertanto l'omesso riferimento alla disposizione attributiva della competenza al tribunale preclude un'interpretazione estensiva. (Nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 187) (2).

    (1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21456, Deleo, inedita.

    (2) La massima della sentenza in epigrafe trovasi già pubblicata in Riv. pen. 2006, 977.

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Cardenas Cedeno Beniamin è stato condannato con sentenza del 28 maggio 2004 dal Giudice di pace di Rovereto alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'ingestione di sostanze stupefacenti.

Avverso detta sentenza è stato proposto appello, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 187 c.s., giacché non poteva essere sottoposto ad accertamento sanitario, in quanto non si era verificato un sinistro, condizione cui è subordinato il predetto al fine di accertare la presenza di sostanze stupefacenti assunte, la nullità del decreto di citazione, poiché, in violazione dell'art. 37 D.L.vo n. 274 del 2000, era stata indicata in maniera erronea la disposizione relativa alla sanzione (comma quarto dell'art. 187 c.s., riferentesi all'obbligo dell'accertamento sanitario per il soggetto coinvolto in un incidente stradale, mai verificatosi), la carenza di motivazione circa la commissione del reato, perché l'esame delle urine dimostra solo l'assunzione di sostanze stupefacenti, ma non la guida del veicolo in stato di alterazione, tanto più che la presenza della droga nelle urine dimostra un'assunzione avvenuta molto tempo prima, giacché è possibile rintracciare dette sostanze per un periodo molto lungo, mentre l'osservazione dei carabinieri circa il suo stato di alterazione è vaga, e l'eccessività della pena.

Il Tribunale di Rovereto in data 4 novembre 2004 dichiarava inammissibile l'appello per essere stato proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria senza che esistesse alcuna condanna impugnata al risarcimento del danno ed il Cardenas proponeva ricorso avverso detta pronuncia, deducendo quale motivo la violazione dell'art. 568 c.p.p., poiché non si era proceduto a trasmettere l'impugnazione al giudice competente per la sua decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Assume valore assorbente, sebbene non dedotta dal ricorrente, ma rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 21 c.p.p., l'incompetenza per materia del giudice di pace.

Infatti, la competenza per materia, in virtù dei principi tempus regit actum e perpetuatio jurisdictionis, va determinata, in assenza di norme transitorie, al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale (cfr. ex plurimis Cass., sez. I, 25 marzo 2005, n. 12148, RV 231844 e Cass., sez. I, 19 luglio 2005, n. 26787, RVPage 912 231845 in termini), sicché, poiché il decreto di citazione è stato emesso in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 214 del 2003 (13 agosto 2003) e precisamente il 6 febbraio 2004, la competenza a decidere spetta al tribunale, anche per il reato contestato.

A tal riguardo non ignora il collegio il recente orientamento della prima sezione penale di questa Corte in sede di risoluzione di un conflitto di competenza (Cass., sez. I, 3 ottobre 2005 n. 35628), secondo cui competente a decidere sarebbe il giudice di pace, in quanto il novellato art. 187 c.s. richiama il precedente articolo esclusivamente per la parte relativa all'applicazione delle sanzioni ed al traino del veicolo fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa (art. 186 secondo comma ultimo periodo c.s.).

Tuttavia, detta esegesi eccessivamente legata alla lettera della norma, non sembra condivisibile, ove si consideri l'obbligo del giudice di prescegliere tra due interpretazioni in astratto possibili quella che fa escludere ogni dubbio di costituzionalità.

Infatti, a parte il riferimento alle sanzioni dell'art. 186 comma 2 c.s., non può sottacersi che la stessa novella, operata con il D.L. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, al richiamato precetto nel suo secondo comma dopo aver descritto la fattispecie della guida in stato di ebbrezza aggiunge la pena, individuata nell'arresto fino ad un mese e nell'ammenda da euro 258,00 ad euro 1.032,00 e subito dopo stabilisce che «per l'irrogazione della pena è competente il tribunale» con norma aggiunta dalla legge di conversione, dopo che il relatore aveva ritenuto ultronea detta specificazione, poiché era stata «ripristinata» la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto, la cui applicazione era sottratta al giudice di pace.

Pertanto, il riferimento alle «sanzioni dell'art. 186 comma 2» potrebbe dimostrare o un collegamento sostanziale tra competenza e modificazione della pena ovvero una più ampia considerazione del termine «sanzioni», tale da includere pure l'organo competente, indicato subito dopo i limiti edittali della pena congiunta, modificata dal decreto legge n. 151 del 2003 per entrambi i reati.

Infatti, per quanto concerne il primo argomento (cfr. Cass., sez. IV, 5 ottobre 2004, P.G. in proc. Granelli e Cass., sez. IV, 29 settembre 2004, P.G. in proc. Simeoni), potrebbe sostenersi che la competenza appare mutata in via indiretta in seguito all'inasprimento del regime sanzionatorio, onde, pure sotto questo profilo, sussiste la competenza del tribunale (Cass., sez. I, 21 novembre 1994, n. 4419, confl. comp. Gup e Pret. Savona in proc. Bocca, RV 199657 cui adde Cass., sez. I, confl. comp. Gip e Pret. Marsala in proc. Scandagliato, RV 201274), giacché l'ultima connessione esistente tra regime sanzionatorio e competenza giustifica il mutamento di quest'ultima.

Tuttavia, detta impostazione, seguita sia per il delitto di usura sia per quello di abuso di ufficio, è stata espressamente disattesa dalla recente decisione delle Sezioni Unite proprio in tema di competenza a giudicare del reato di guida in stato di ebbrezza (31 gennaio 2006 n. 3821), sicché non appare utilizzabile, anche se non tiene conto delle molte imprecisioni del legislatore.

Peraltro, non può negarsi che tutto il trend legislativo di questa fine di legislatura è caratterizzato da un maggior rigore in genere sull'uso di sostanze stupefacenti, sicché sembrerebbe eccentrica ed ingiustificata la previsione di un regime sanzionatorio e di una disciplina differenziata per la guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze psicotrope e stupefacenti.

Non sembra neppure richiamabile una nota ordinanza della Corte costituzionale (n. 277 del 2004), con la quale si sono giustificate le differenti modalità tecniche di accertamento dei due reati suddetti sulla base del necessario riscontro con analisi di laboratorio alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, introducendo una prova legale per la contravvenzione ex art. 187 c.s., giacché nella medesima ordinanza non solo si assume la concretizzazione di una condotta di pericolo per la circolazione nella guida di un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma anche si esclude ogni rilevanza al dato quantitativo, rilevante invece per la guida in stato di ebbrezza, anche se ora sfumato ad appena 0,5 gr.

Inoltre proprio l'innovativa norma su indicata ha richiesto l'obbligatorio accertamento anche per la guida di un veicolo sotto l'effetto dell'ingestione di sostanze alcoliche, sicché sembrano ulteriormente ridursi le caratteristiche differenziali dei due reati (cfr. circolare 29 dicembre 2005 n. 300/A1/42175/109/45 del Ministero dell'interno, che afferma la competenza del giudice di pace), mentre il pericolo per la circolazione e la possibilità di incidenti derivanti da dette situazioni ha indotto il legislatore a prevedere, in entrambi i reati, il traino del veicolo nel luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa, sicché l'equiparazione tra le due situazioni appare sempre più pregnante con un'eguale rilevanza dell'alterazione psicofisica.

Pertanto, ad avviso del collegio, una differente competenza a giudicare detti due reati, comportando una diversità del giudice competente ed in conseguenza di ciò una difformità del regime sanzionatorio e/o della disciplina processuale molto marcata farebbe sorgere non infondati dubbi di costituzionalità in relazione al principio...

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