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@I. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. un., 31 gennaio 2006, n. 3821 (ud. 17 gennaio 2006). Pres. Teresi - Est. Sirena - P.M. Esposito (conf.) - Ric. Timofte Ilie.

Guida in stato di ebbrezza - Competenza - Successioni di leggi nel tempo - Normativa applicabile - Data del commesso reato - Irrilevanza - Momento di esercizio dell'azione penale - Rilevanza.

La competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data anteriore a quella di entrata i vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella L. 1º agosto 2003, n. 214, deve essere determinata, in assenza di una norma transitoria, con riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 136) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, ord. 27 ottobre 2005, n. 39427 (ud. 28 settembre 2005). Pres. Marzano - Est. Romis - P.M. Gialanella (diff.)Ric. P.G. in proc. Timofte Ilie.

Guida in stato di ebbrezza - Competenza per materia - Determinazione - Contrasto interpretativo - Rimessione alle S.U.

Viene rimessa alla decisione delle S.U., la questione se la competenza per materia relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza debba essere determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio, ovvero assuma rilievo, a tal fine, la disciplina vigente al momento di consumazione del reato. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186) (2).

    (1) Importante decisione delle S.U. che pone fine ad un contrasto giurisprudenziale sorto, presso le sezioni semplici, sull'individuazione del giudice competente per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza, se tale competenza debba essere determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio, o assuma rilievo, a tal fine, la disciplina vigente al momento della consumazione del reato. Secondo l'orientamento, poi accolto dalle S.U., ´in applicazione del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis, anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina transitoriaª. In tal senso si sono espresse: Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2005, confl. comp. in proc. Mezzalana, in CED, Cassazione penale, RV 231845; Cass. pen., sez. IV, 23 dicembre 2004, P.M. in proc. Dalla Vista, in questa Rivista 2005, 375 e Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2004, P.G. in proc. Favaro, in CED, Cassazione penale, RV 230403. Secondo altre decisioni, invece, ´in virtù del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso prima dell'entrata in vigore del decreto legge 151/2003, appartiene alla competenza del giudice di pace, perché competente al momento in cui il fatto è stato commesso. Una volta radicata, la competenza rimane ferma in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, a nulla rilevando che una legge successiva l'abbia modificata a meno che non venga introdotta una disciplina derogatoriaª. Seguono questo orientamento Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2004, n. 28545, confl. comp. in proc. Murtas, in Riv. pen. 2005, 763 e Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2004, n. 46541, P.G. in proc. Simeoni, inedita.

(2) Si pubblica, per completezza, l'ordinanza di rimessione alle S.U. della questione risolta con la sentenza n. 3821.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza del 28 settembre 2004, il Giudice di pace di Firenze dichiarò non doversi procedere nei confronti di Timofte Ilie in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 186 del c.s. (guida in stato di ebbrezza, commessa in Firenze il 22 febbraio 2003) perché il reato era estinto per oblazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze deducendo la violazione del secondo comma dell'art. 186 del c.s., nel testo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1º agosto 2003, n. 214.

Il ricorrente, nel contestare globalmente la decisione impugnata, afferma in particolare che l'art. 5 del decreto legge da ultimo menzionato ha reintrodotto la pena dell'arresto per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza; e sostiene che conseguentemente il giudice di pace ´in difetto di norma transitoria in relazione all'intervenuta modifica della competenza e in applicazione dei principi generali in materia processuale, avrebbe dovuto spogliarsi del processo, iniziato Page 244 in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto leggeª, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

Il ricorso venne assegnato alla quarta sezione penale di questa Corte, la quale - con ordinanza del 28 settembre 2005 - lo rimise alle Sezioni Unite, evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla seguente questione: se la competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza debba essere determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio, ovvero assuma rilievo, a tal fine, la disciplina vigente al momento di consumazione del reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è fondato.

  1. - La questione di diritto portata all'esame di queste Sezioni Unite ha effettivamente dato luogo a un contrasto giurisprudenziale.

    Secondo alcune decisioni, infatti, ´in applicazione del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis, anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina transitoriaª (cfr.: Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2005, confl. di comp. in proc. Norcini, RV 231844; conformi: Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2005, confl. comp. in proc. Mezzalana, RV 231845; Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 49304, P.M. in proc. Dalla Vista; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 47917, P.G. in proc. Favaro).

    Mentre secondo altre decisioni, ´in virtù del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso prima dell'entrata in vigore del decreto legge 151/2003, appartiene alla competenza del giudice di pace, perché competente al momento in cui il fatto è stato commesso. Una volta radicata, la competenza rimane ferma in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, a nulla rilevando che una legge successiva l'abbia modificata a meno che non venga introdotta una disciplina derogatoriaª (cfr.: Cass. pen., sez. I...

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