Contrasti

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@I. CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 27 aprile 2007, n. 16568 (ud. 19 aprile 2007). Pres. Lattanzi - Est. Nappi - P.M. Esposito (conf.)Ric. Carchivi.

Truffa - Aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro Ente pubblico - Rapporti tra i reati di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p. - Rapporto di specialità - Esclusione - Rapporto di sussidiarietà - Sussistenza - Indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale - Configurabilità del reato ex art. 316 ter c.p. - Fondamento.

I delitti di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p., configurabili entrambi, diversamente dal delitto previsto dall'art. 316 bis c.p., anche nel caso di indebita erogazione di contributi di natura assistenziale, sono in rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Sicché il residuale e meno grave delitto di cui all'art. 316 ter, che diversamente da quello di cui all'art. 640 bis c.p. assorbe anche i delitti di falso ideologico previsto dall'art. 483 c.p. e di uso di atto falso previsto dall'art. 489 c.p., è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 316 ter; c.p., art. 640 bis; c.p., art. 483; c.p., art. 489) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 27 marzo 2007, n. 12687 (ud. 24 gennaio 2007). Pres. Calabrese - Est. Bruno - P.G. Izzo (diff.) - Ric. P.G. in proc. Gagliano.

Truffa - Aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro Ente pubblico - Indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale - Configurabilità del reato ex art. 316 ter c.p. - Esclusione - Configurabilità del reato ex art. 640, c. 2, c.p. - Fondamento - Ragioni.

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), bensì eventualmente quello di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, numero 1, c.p.), nella condotta di chi renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da reddito minimo di inserimento, in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 316 ter; c.p., art. 640 bis; c.p., art. 640) (2).

    (1, 2) Le SS.UU. compongono, con la sentenza in epigrafe, il contrasto giurisprudenziale sorto sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. con riferimento all'indebita percezione del reddito minimo di inserimento previsto dal decreto legislativo n. 237/98. In aggiunta ai richiami giurisprudenziali rappresentativi dei differenti orientamenti interpretativi, citati in motivazione, si veda anche, in senso difforme alla decisione delle SS.UU., Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 2006, Pantorno, in Ius & Lex dvd, ed. La Tribuna n. 3/07.

I.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Giuseppe Carchivi in ordine al delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, per avere ottenuto dal Comune di Isola Capo Rizzuto, tra l'ottobre del 1998 e il marzo del 2000, la complessiva somma di lire 21.795.000 quale reddito minimo di inserimento, dissimulando a tal fine l'ostativa disponibilità di beni immobili diversi da quello di abitazione.

Ricorre per cassazione Giuseppe Carchivi e deduce violazione di legge, sostenendo che il delitto previsto dall'art. 316 ter c.p. è applicabile solo all'indebita percezione di contributi economico-finanziari, non anche alla percezione di erogazioni pubbliche assistenziali, qual è il reddito minimo di inserimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza più recente. Esclude altresì la configurabilità del delitto di truffa, sostenendo che il semplice mandato non è sufficiente a integrarne l'estremo degli artifizi o raggiri. Conclude che comun que l'intestazione di beni di cui non aveva la disponibilità materiale non era ostativa all'erogazione del controverso sussidio.

  1. - La sesta sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ha rilevato un contrasto di giurisprudenza sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. anche con riferimento all'indebita percezione del reddito minimo di inserimento previsto Page 716 dal decreto legislativo n. 237 del 1998. E ne Ha pertanto rimesso la decisione alle Sezioni unite.

    In realtà, secondo una parte della giurisprudenza «non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da «reddito minimo di inserimento», in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive» (Cass., sez. VI, 11 maggio 2005, Belcastro, m. 231865; Cass., sez. VI, 16 febbraio 2006, Liva, m. 233852; Cass., sez. VI, 2 marzo 2006, Pantorno, m. 234587).

    Si rileva in particolare che gli artt. 316 ter e 640 bis c.p., laddove definiscono le «erogazioni pubbliche» rilevanti come «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate», recepiscono la terminologia propria della sola legislazione di sostegno alle attività economiche e produttive. E si sostiene che le severe sanzioni previste dagli artt. 316 ter e 640 bis c.p. appaiono specificamente destinate a reprimere solo la devianza economico-finanziaria, certamente più grave e sofisticata.

    Per l'opposto orientamento giurisprudenziale, invece, «è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione di indennità di natura assistenziale (nella specie, il trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell'art. 8 D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237, c.d. "reddito minimo di inserimento")» (Cass., sez. VI, 12 giugno 2006, Russo, m. 234873; Cass., sez. VI, 10 ottobre 2003, Riillo, m. 228191).

    Si sostiene che il termine «contributo» è riferibile anche alle erogazioni pubbliche assistenziali, come confermato dal secondo comma dello stesso art. 316 ter c.p., laddove impone quale condizione di rilevanza penale del fatto una soglia minima di quattromila euro, certamente non giustificabile se la fattispecie si riferisse alle sole erogazioni di sostegno alle attività economico-produttive. È l'art. 316 bis c.p., si aggiunge, che si riferisce esplicitamente solo a «contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse». Mentre sarebbe irragionevole ritenere che proprio le attività illecite di minore gravità, come quelle destinate all'indebita percezione di erogazioni assistenziali, debbano in definitiva essere sanzionate più gravemente, posto che, ove escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 316 ter c.p., esse risulterebbero riconducibili alle concorrenti fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.) e del falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato (art. 483 c.p.).

  2. - Dei due opposti orientamenti giurisprudenziali risulta fondato il secondo.

    Il riferimento sia dell'art. 316 ter sia dell'art. 640 bis c.p. a «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate» è infatti tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia inteso recepire un improbabile linguaggio tecnico, peraltro certamente non desumibile dalla ricchissima legislazione premiale di cui si avvale da decenni l'intervento pubblico, anche europeo, allo scopo di orientare o sostenere le più diverse attività economiche e sociali.

    Allo scopo di definire l'ambito di applicazione delle fattispecie in discussione, dunque, occorre piuttosto fare specifico riferimento alla legislazione penale di settore, in particolare alle leggi n. 55 del 1990, n. 86 del 1990 e n. 300 del 2000, che hanno introdotto nel codice penale gli artt. 316 bis, 316 ter, 640 bis, destinati a reprimere appunto gli abusi e le frodi connessi a tali erogazioni pubbliche.

    Come queste Sezioni unite hanno già avuto modo di chiarire, l'art. 640 bis c.p. prevede in particolare una circostanza aggravante del delitto di truffa, che si pone in rapporto di specialità con la circostanza aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Cass., Sez. un., 26 giugno 2002, Fedi, m. 221663). Infatti, se si raffrontano le due norme, risulta immediatamente evidente come sia concentrico l'ambito di applicazione delle circostanze aggravanti da esse previste. La circostanza prevista dall'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. si applica a qualsiasi truffa commessa «a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare». La circostanza prevista dall'art. 640 bis c.p. si applica solo quando la truffa abbia comportato l'indebita erogazione di «contributi, finanziamenti, mutui...

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