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@I. CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 18 aprile 2007, n. 15599 (c.c. 14 marzo 2007). Pres. Foscarini - Est. Amato - P.G. Izzo (conf.) - Ric. P.G. in proc. Iannì.

Cassazione penale - Ricorso - Del pubblico ministero - Avverso sentenza di non luogo a procedere ex art. 10, comma 3, L. n. 46/06 - Inammissibilità - Ragioni.

Attesa l'inapplicabilità alla sentenza di non luogo a procedere della disciplina transitoria dettata dall'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 per le sentenze di proscioglimento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ai sensi del comma 3 del citato art. 10, avverso sentenza di non luogo a procedere nei cui confronti lo stesso ufficio aveva originariamente proposto appello, erroneamente dichiarato inammissibile dalla corte d'appello, ai sensi del precedente comma 2 dello stesso art. 10, con ordinanza a suo tempo non impugnata dall'organo dell'accusa. (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 425; c.p.p., art. 428; c.p.p., art. 529; c.p.p., art. 530; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 5 marzo 2007, n. 9232 (c.c. 13 febbraio 2007). Pres. Colonnese - Est. Didone - P.G. Favalli (conf.)Ric. P.G. in proc. Peluso ed altro.

Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Avverso sentenza di non luogo a procedere - Appello proposto dal P.M. prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 - Dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 10 comma secondo L. cit. - Illegittimità - Sussistenza - Fattispecie.

La norma dell'art. 10 comma secondo L. n. 46 del 2006, per la quale l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal P.M. prima dell'entrata in vigore della legge stessa, viene dichiarato inammissibile non riguarda l'appello proposto contro la sentenza di «non luogo a procedere» pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p., poiché per «sentenze di proscioglimento» devono intendersi soltanto quelle di assoluzione ex art. 530 e di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, rilevata la mancata impugnazione, da parte del pubblico ministero, dell'ordinanza con la quale la corte d'appello, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 46/2006, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di non luogo a procedere dall'organo dell'accusa, ha ritenuto ammissibile, accogliendolo nel merito, il ricorso per cassazione che, ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 10, era stato successivamente proposto dal medesimo pubblico ministero). (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 425; c.p.p., art. 428; c.p.p., art. 529; c.p.p., art. 530; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10) (2).

    (1, 2) Nulla in termini. Con riferimento alla seconda parte della massima tratta dalla sentenza n. 9232/07 registriamo il nascere di un contrasto interpretativo.

I.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Gup del Tribunale dei minorenni di Brescia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Iannì Giuseppe, in ordine ai reati di minaccia, lesioni volontarie semplici ed aggravate e porto abusivo di arma impropria, per la concessione del perdono giudiziale.

La sezione specializzata della corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello del P.G., ai sensi degli artt. 428 c.p.p., 4 e 10 L. n. 46/06.

Il P.G. proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, c.p.p. L. n. 46/06, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

La disciplina transitoria di cui all'art. 10 L. n. 46/ 06 si applica alle sentenze di proscioglimento, non anche a quelle di non luogo a procedere, per le quali provvede l'art. 428 c.p.p., così come modificato dall'art. 4 L. n. 46/06.

Erroneamente, dunque, la corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame del P.G., laddove essa avrebbe dovuto quantificarlo come ricorso e trasmettere gli atti a questa Corte, in linea col dettato dell'art. 428, comma 1, lett. a) c.p.p., nel testo novellato dall'art. 4 L. n. 46/06.

E l'errore è stato perpetuato dal P.G. che, attenendosi alla citata statuizione, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 10, comma 3 L. n. 46/06 avverso la sentenza di non luogo a procedere del Gup, mentre avrebbe dovuto impugnare la declaratoria di inammissibilità della Corte territoriale. Page 448

Il ricorso proposto dal P.G. è, pertanto, inammissibile in quanto esplicazione di un paradigma impugnatorio che non trova applicazione in riferimento alle sentenze di non luogo a procedere.

Ché, se, poi, lo si intendesse riguardare sub specie dell'art. 428, comma 1, lett. a) c.p.p., come sostituito dall'art. 4 L. n. 46/06, esso risulterebbe tardivo, ove si consideri la data di entrata in vigore della legge n. 46/ 06 (9 marzo 2006), essendo stato proposto il 19 maggio 2006. (Omissis).

II.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Procuratore Generale della Repubblica di Campobasso, dopo che la corte di appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello - ai sensi dell'art. 10 della L. n. 46 del 2006 - contro la sentenza del Gip del Tribunale di Campobasso dichiarativa di non luogo a procedere nei confronti di Peluso Nicola e Peluso Gaetano perché il fatto non sussiste in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 495, commi 1 e 2 (capo a); artt. 48, 56 e 640, comma 2, n. 1 c.p. (capo b) e artt. 48, 56 e 479 c.p. (capo c), in relazione alle false dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione a gara di appalto, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. n. 46 del 2006 riproponendo, in via preliminare, la questione di legittimità costituzionale di tale ultima normativa, potendo dipendere, dalla soluzione della stessa, «la competenza a giudicare della presente impugnazione». Deduce il ricorrente che «se la normativa di modifica dell'art. 593 c.p.p. fosse caducata dalla Corte costituzionale dovrebbe darsi reviviscenza al rimedio dell'appello originariamente proposto e il giudizio sarebbe di competenza della Corte di appello di Campobasso».

Subordinatamente e nell'ipotesi di ritenuta manifesta infondatezza della detta questione, il ricorrente ribadisce le censure già formulate in sede di appello e deduce che erroneamente il Gip ha dichiarato non luogo a procedere ritenendo che al momento della dichiarazione sostitutiva fosse cessata l'efficacia della sanzione per la presentazione di dichiarazioni non veritiere in altre gare.

Deduce il ricorrente che la data da prendere in considerazione è quella del bando e non quella dell'avvenuta presentazione della domanda: poiché la dichiarazione non veritiera fu resa il 2 settembre 2002 (data dalla quale ebbe decorrenza anche la sanzione) e poiché il bando di gara fu pubblicato il 4 agosto 2003, consegue che entrambi gli imputati dichiararono il falso quando, in data 15 settembre...

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