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Rivista penale 6/2012
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 17 APRILE 2012, N. 14484
(UD. 19 GENNAIO 2012)
PRES. LUPO – EST. GALBIATI – P.M. FEDELI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. SFORZA
ED ALTRO
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrezza
y Sequestro di autoveicolo in leasing y Legittimità y
Esclusione.
. Non è confiscabile la vettura condotta in stato di eb-
brezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in
relazione a contratto di leasing, se il concedente, pro-
prietario del mezzo, sia estraneo al reato. (nuovo c.s.,
art. 186; c.p.p., art. 321) (1)
(1) La questione di diritto che queste Sezioni sono chiamate a
risolvere, al fine di dirimere un contrasto di giurisprudenza, è se
l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da que-
sto utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa
appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società
di leasing concedente possa chiedere la restituzione dell’autovettura
sottoposta a sequestro in vista della confisca. Il prevalente indirizzo
di questa Corte, sino ad ora, si era espresso in senso contrario alla
decisione in epigrafe, legittimando il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in
stato di ebbrezza, ne avesse la disponibilità in forza di un contratto di
“leasing”. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2011,
G.e. Capital S.f. Spa ed altro, in Arch. giur. circ. e sin strad. 2012, 459
e Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2010, Di Giovanni, ivi 2010, 611. Mentre,
Cass. pen., sez. I, 13 settembre 2010, Forti Lease Spa, ivi 2012, 459, ha
ritenuto non poter essere disposta la confisca di un veicolo utilizzato
dall’autore di un delitto tra quelli previsti dall’art. 12 sexies D.L. n.
306 del 1992, conv. con L. n. 356 del 1992, in virtù di un contratto di
leasing traslativo, se alla società di leasing, terza proprietaria fino al
pagamento dell’ultimo canone locatizio, sia riconoscibile il requisito
della buona fede al momento della conclusione del contratto. Cass.
pen., sez. III, 30 gennaio 2008, Rocco, ivi 2008, 1069 ha affermato che
“In caso di dissequestro di un bene oggetto di un contratto di leasing
già sottoposto a sequestro preventivo, l’avente interesse alla restitu-
zione non è il proprietario concedente bensì l’utilizzatore in quanto
soggetto che assume i rischi connessi al deterioramento del bene,
non dovuto all’uso, e alla perdita della res.”. A queste pronunce si
aggiunga Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2011, Mastroieni, in Ius&Lex,
dvd n. 3/2012, ed. La Tribuna, secondo la quale la legittimazione a
richiedere la restituzione di un bene, sottoposto a sequestro preven-
tivo e oggetto di un contratto di “leasing”, spetta, oltre che al pro-
prietario concedente, all’utilizzatore in quanto soggetto obbligato a
corrispondere il canone mensile per il suo utilizzo. Infine Cass. civ.
1 giugno 2010, n. 20610, in Arch. giur. circ. e sin strad. 2010, 911, ha
evidenziato che ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186,
comma secondo, lett. c) c.s., la nozione di “appartenenza” del veicolo
a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come
proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e
concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso
o della detenzione, purché non occasionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 2 maggio 2010, la Polizia stradale di Rimini
- Sottosezione di Forlì fermava l’autovettura Volkswagen
Golf condotta da Riccardo Sforza, il quale, a seguito di
espletamento di test alcolimetrico, risultava avere una
concentrazione alcolemica per un valore superiore a 1,50
g/l; per cui appariva configurabile l’ipotesi contravvenzio-
nale ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Di conseguenza, il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Rimini, considerato che l’autovettura, pur
non intestata all’indagato, doveva ritenersi nella sua di-
sponibilità in quanto oggetto di un contratto di locazione
finanziaria, ne chiedeva il sequestro preventivo ex art. 321
cod. proc. pen., poiché l’illecito contestato prevedeva la
confisca obbligatoria dell’auto utilizzata.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Rimini rilevava che sussistevano le condizioni richieste
del fumus boni iuris del reato e del periculum in mora
(l’astratta confiscabilità obbligatoria dell’auto); altresì,
sottolineava che il veicolo utilizzato dallo Sforza non pote-
va essere considerato appartenere a soggetto estraneo al
reato «in quanto un bene detenuto in virtù di contratto di
leasing appartiene al soggetto al quale è stata attribuita
la materiale disponibilità». Il Giudice emetteva, quindi, il
decreto di sequestro richiesto.
2. La Società Volkswagen Leasing GMBH, proprietaria
dell’autovettura, proponeva richiesta di riesame, osser-
vando che il mezzo era stato concesso in uso a terzi non
in forza di un contratto di leasing finanziario ma in virtù
di diversa tipologia contrattuale indicata come “noleggio
senza conducente”. In particolare, il contratto era stato
stipulato con la Sorin Group s.r.l., che a sua volta aveva
concesso l’autovettura all’autore del reato.
Il Tribunale di Rimini, con provvedimento emesso in
data 23 settembre 2010 ex art. 324 cod. proc. pen., rilevava
che l’autovettura sottoposta a sequestro era di proprietà
della società istante ed era stata concessa alla società
Sorin Group con un contratto di “locazione senza condu-
cente”; per cui, il mezzo risultava appartenere a soggetto
estraneo al reato, il che, ai sensi del preciso disposto di cui
all’art. 186 cod. strada, escludeva la possibilità di confisca.
Quindi, annullava il decreto di sequestro preventivo.
3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini proponeva ricorso per cassazione.
Eccepiva, in primo luogo, che la Soc. Volkswagen non
aveva interesse all’impugnazione giacché, non avendo il
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