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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. UN., 13 LUGLIO 2011, N. 27610 (UD. 25 MAGGIO 2011)

PRES. LUPO – EST. PAGANO – P.G. CIANI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC. MARANO

Reato y Estinzione (Cause di) y Remissione di querela y Omessa comparizione in udienza del querelato y Conseguenza.

La omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza dell’avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra mancanza di “ricusa” idonea per la pronuncia di estinzione del reato per tale causa. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 152; c.p.p., art. 340) (1)

(1) La sentenza in commento risulta ampiamente argomentata in punto di diritto con numerosi riferimenti giurisprudenziali ai quali si rinvia. La più volte citata sentenza delle SS.UU. penali del 15 dicembre 2008, Viele, è pubblicata per esteso in Arch. nuova proc. pen. 2009, 177.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza in data 13 luglio 2010 il Giudice di pace di Savona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vladimiro Marano, imputato del delitto di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., commesso in danno di Roberta Di Salvo, per essere il reato estinto per remissione di querela che la parte offesa con dichiarazione orale ha presentato al Giudice negli atti preliminari al dibattimento.

    Con la sentenza è stato ritenuto che il Marano «con la propria assenza ha dimostrato di non essere interessato alla prosecuzione del procedimento a suo carico», con ciò ponendo in essere un comportamento concludente espressivo di accettazione tacita della remissione.

  2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova deducendo violazione degli art 155 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., rilevando che l’imputato è rimasto contumace al dibattimento e non è stato accertato che lo stesso avesse avuto conoscenza della remissione a suo favore. Rileva che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto esservi stata accettazione tacita della remissione che non può essere desunta dalla mera contumacia dell’imputato e che la decisione è stata resa senza che nemmeno sia stato «posto il problema della conoscenza dell’imputato circa l’avvenuta remissione in suo favore».

    Il ricorrente osserva che le Sezioni Unite, con sent. n. 46088 del 30 ottobre 2008, Viele, Rv. 241357, «hanno risolto l’analogo problema della remissione tacita di querela, escludendo l’integrazione della fattispecie nel caso di mancata comparizione del querelante, pur previamente avvisato che la sua assenza possa essere ritenuta comportamento concludente».

    Evidenzia che «un comportamento processuale che rientra nella facoltà dell’imputato, quale la contumacia, non può assumere che valenza neutra e quindi né positiva (accettazione tacita della remissione) né negativa (ricusa tacita)»; che «nel processo dinanzi al Giudice di pace e espressamente disciplinato un unico caso di remissione tacita, ove il querelato non si presenti (artt. 21-28, comma 3, d.l.vo n. 274 del 2000)»; che «mentre la presenza del querelante, in quanto possibile testimone, può essere coercibile, tale non può essere quella dell’imputato contumace, con evidente difficoltà di conoscere la sua reale volontà se legata a un comportamento esclusivamente processuale».

    Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice di pace perché proceda al giudizio.

  3. Con ordinanza in data 22 gennaio 2011, la Quinta Sezione penale, assegnataria del ricorso, lo ha rimesso alle Sezioni unite, evidenziando un contrasto di giurisprudenza sulle formalità inerenti l’accettazione di remissione di querela.

    La Sezione rimettente ha rilevato che «la disposizione dell’art. 155 cod. pen. che disciplina l’accettazione della remissione è molto diversa da quella dell’art. 152 cod. pen. relativo alla disciplina della remissione» e che «tale differente formulazione è stata chiarita dalla giurisprudenza», la quale «ha precisato che per l’efficacia della remissione non è necessaria l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa». Rileva che «sembra che la legge non richieda una accettazione della remissione, essendo sufficiente per l’effetto estintivo il silenzio del querelato», come si desume dal fatto che è «stabilito [...] che la remissione produca il suo effetto a meno che l’interessato non l’abbia espressamente o tacitamente ricusata», Aggiunge che «tuttavia la rubrica dell’art. 155 cod. pen. che intitola la norma “accettazione della remissione” e sembra, quindi, richiedere un comportamento adesivo, ed il tenore dell’art. 340 cod. proc. pen., che disciplina le forme della remissione e della accettazione, hanno creato l’impressione di una analogia strutturale tra atto remissivo e risposta del querelato».

    L’ordinanza di rimessione richiama in dettaglio il contrasto sulla questione esistente nella giurisprudenza di legittimità e ne afferma la rilevanza «perché il querelato

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    [...] non è comparso alla udienza, è stato dichiarato contu- mace e non è stato avvertito che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata come accettazione tacita della remissione»,

  4. Con decreto del 25 febbraio 2011, il Primo presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza.

    Motivi della decisione

  5. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: «se la mancata comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integri la mancanza di ricusa della remissione della querela».

  6. Sul punto si registrano in giurisprudenza posizioni differenziate.

    2.1. Un primo indirizzo giurisprudenziale è quello relativo alle decisioni che affermano, nell’ipotesi in cui non vi sia prova che l’imputato sia venuto a conoscenza della remissione di querela, che «la mancata comparizione dell’imputato all’udienza non può essere interpretata di per sé sola come volontà di accettare la remissione della querela» (Sez. V, n. 15855 del 7 marzo 2006, Lanzafame, Rv. 234437; Sez. V, n. 15613 del 26 febbraio 2009, Angioni, Rv. 243605; Sez. V, n. 4430 del 3 dicembre 2009, dep. 2 febbraio 2010, Chiaromonti, Rv. 246153; Sez. V, n. 16598 del 3 febbraio 2010, Ballerini, Rv. 247245).

    Sono decisioni che evidenziano che ogni comportamento deve essere volontario e consapevole, che la mancata prova della conoscenza dell’intervenuta remissione di querela non consente di trarre conseguenze giuridiche da comportamenti involontari ed inconsapevoli, che la mancata comparizione in giudizio del querelato costituisce espressione neutra del diritto del prevenuto di non partecipare al procedimento rimanendo contumace.

    2.2. Altro indirizzo giurisprudenziale è quello che statuisce che la mancata comparizione dell’imputato -previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all’udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell’avvenuta remissione - assume l’inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione. Ciò in quanto, ai fini dell’efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, cod. pen., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Allorché alla remissione di querela effettuata dalla persona offesa segue l’assenza dell’imputato nella successiva udienza, appositamente fissata, come da avviso notificato regolarmente, in concreto l’imputato pone in essere un comportamento di mancata ricusa della remissione. In questo senso, v. Sez. V, n. 34421 del 3 aprile 2007, Xapaa Milakh, Rv. 237704; Sez. 5, n. 4229 del 9 dicembre 2008, dep. 29 gennaio 2009, Ventimiglia, Rv. 242951; Sez. 5, n. 118951 del 4 gennaio 2010, Milano, Rv. 246547; Sez. 5, n. 19568 del 31 marzo 2010, Falcone, Rv. 247501; Sez. 5, n. 35900 del 24 giugno 2010, Cannata, Rv. 248427.

    2.3. Altre decisioni prescindono dall’accertamento in concreto della consapevolezza da parte dell’imputato dell’intervenuta remissione in quanto vedono nella mancata partecipazione dell’imputato al dibattimento un comportamento di indifferenza alle sorti processuali, che è espressione di assenza di rifiuto della remissione. In questo senso si sono espresse Sez. 5, n. 30614 del 26 giugno 2008, Orlandini, Rv. 240438; Sez. 4, n. 47483 del 13 novembre 2008, Mizzitelli; Rv. 242761; Sez. 5, n. 4696 del 5 dicembre 2008, dep. 3 febbraio 2009, Zatti, Rv. 242618; Sez. 5, n. 35620 del 27 maggio 2010, Apicella, Rv. 248884; Sez. 5, n. 2776 del 18 novembre 2010, dep. 26/01/2011, Cassano, Rv. 249084; Sez. 5, n. 3359 dell’1l novembre 2010, dep. 31 gennaio 2011, Navarro, Rv. 249411; Sez. V, n. 7072 del 12 gennaio 2011, Castillo, Rv. 249412).

    2.4. Deve essere segnalata una isolata decisione che afferma che «la mancata comparizione all’udienza del querelato contumace non integra accettazione tacita della remissione della querela neppure ove egli sia venuto a conoscenza di detta remissione» (Sez. II, n. 34124 del 8 luglio 2009, Princich, Rv. 244949). Detta sentenza trae motivazione dal principio enunciato dalle Sezioni unite con la già ricordata sentenza Viele (n. 46088 del 30 ottobre 2008) relativa alla remissione tacita con la quale è stato affermato il principio secondo il quale la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa. La sentenza non ravvisa ragioni perché lo stesso principio non debba valere per l’accettazione della remissione della querela da parte del querelato, tanto più che neppure nel processo avanti il Giudice di pace (ove, in base al combi- nato disposto degli artt. 21-28, comma 3, d.l.vo n. 274 del 2000, è previsto un espresso caso di remissione tacita della querela...

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