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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 28 MARZO 2011, N. 12400 (1 DICEMBRE 2010)

PRES. AGRÒ – EST. MILO – P.M. SELVAGGI (CONF.) – RIC. MASSÈ

Reato y Estinzione (cause di) y Prescrizione y Nor-mativa transitoria ex lege n. 251 del 2005 y Processi già pendenti in grado di appello o avanti la Corte di cassazione y Inapplicabilità di nuovi termini di prescrizione più brevi y Questione di legittimità costituzionale y Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma terzo, l. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. (c.p., art. 2; c.p., art. 157; l. 14 agosto 1955, n. 848, art. 7) (1)

(1) Sul punto vi è contrasto in sede di legittimità. Conforme Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2010, Bonizzoni, in CED Archivio Penale RV 248602. Di opposto tenore Cass. pen., sez. II, ord. 11 giugno 2010, De Giovanni, ivi RV 247321.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

  1. Maurizio Massé, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 13 giugno 2008 della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma (e con conferma nel resto) della decisione di condanna 21 marzo 2005 emessa dal locale Tribunale, riduceva ad anni due e mesi due di reclusione la pena inflittagli in relazione ai seguenti reati, ritenuti in continuazione tra loro:

    1. reato di cui agli art. 81 cpv. e 611 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato ripetutamente, tra il 24 giugno e il 15 luglio 1996, Pasquale Venticelli per costringerlo a rendere falsa testimonianza nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Milano a carico di esso Massè e di Ruggero Madio, imputati di estorsione in danno di parenti dello stesso Venticelli;

    2. reato di cui all’art. 111 in relazione agli art. 384 e 372 c.p., per avere, con il comportamento di cui al capo che precede, determinato il Venticelli a ritrattare, nel corso dell’udienza dibattimentale 15 luglio 1996 relativa al citato processo, le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Milano Porta Magenta in data 4 maggio 1996 (contestata la recidiva reiterata).

  2. - Con un primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, basato sostanzialmente sulle sole dichiarazioni...

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