Contrasti

Pagine289-292

Page 289

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. I, 4 GENNAIO 2011, N. 57 (UD. 1 DICEMBRE 2010)

Pres. Siotto – est. Di tomassi – p.m. Monetti (diff.) – ric. P.g. In proc. Benjannet

Sicurezza pubblica y Stranieri y Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato y Straniero privo di documenti di identità e di soggiorno y Prova del reato ex art. 10 bis T.U. immigrazione y Fondamento y Onere della prova contraria y Sussistenza a carico dello straniero.

Nei confronti dello straniero trovato privo di documenti di identità e di soggiorno deve per ciò stesso ritenersi raggiunta la prova del reato di cui all’art. 10 bis del T.U. sull’immigrazione approvato con D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, incombendo in tal caso su di lui l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo legittimamente la sua presenza nel territorio dello Stato e nulla rilevando in contrario che dal suo ingresso nel medesimo territorio potrebbe non essere ancora decorso il termine di otto giorni previsto dall’art. 5 del citato T.U. per la richiesta del permesso di soggiorno, dal momento che l’operatività di tale termine presuppone che l’ingresso sia regolarmente avvenuto attraverso gli appositi valichi di frontiera mediante esibizione di passaporto o documento equipollente, salvi i casi di esenzione riferibili alla circolazione di cittadini di Stati dell’area Schengen non ancora membri dell’Unione. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 24 luglio 1998, n. 286, art. 5; d.l.vo 24 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) (1)

(1) Per Trib. pen. Monza, 23 marzo 2010, n. 544, in Guida al diritto 2010, fasc. 23, 85, il principio del “nemo tenetur se detegere” esclude che il clandestino possa essere punito per non aver mostrato i documenti (art. 6 comma 3 d.l.vo 286 del 1998), poiché tale condotta costituirebbe un’autoaccusa per il reato di clandestinità previsto dall’art. 10 bis d.l.vo 286 del 1998. Ne deriva, quindi, che il diritto riconosciuto dal nostro ordinamento di non rilasciare dichiarazioni autoincriminanti, diviene quel “giustificato motivo” a non esibire i propri documenti che ha effetto scriminante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Ancona assolveva Benjannet Alì, cittadino marocchino, dal reato di cui all’art. 10 bis d.l.vo n. 286 del 1998, accertato il 16 marzo 2010 ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. con la formula il fatto non sussiste.

    Affermava, a ragione, che il verbalizzante, appartenente al Comando della polizia municipale, aveva riferito di avere controllato l’imputato e di averlo trovato privo di documenti d’identità e di soggiorno. Non risultava tuttavia quando e come l’imputato aveva fatto ingresso nel territorio nazionale, se, dunque, era entrato in violazione delle norme sull’ingresso dei cittadini stranieri, né risultava che fosse sprovvisto di visto temporaneo o fosse rimasto sul territorio per oltre otto giorni, ovverosia oltre il tempo previsto dalla legge per avanzare richiesta di permesso di soggiorno.

    Non bastavano infine a ritenere la permanenza illegale i precedenti rilievi dattiloscopici effettuati a suo carico, non potendosi escludere che dopo tali accertamenti l’imputato fosse uscito e quindi rientrato nel territorio italiano.

  2. Ricorre il Procuratore generale che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.

    Afferma che la stessa sentenza riconosceva che l’imputato era privo di qualsivoglia documento di identificazione e di permesso di soggiorno. In siffatta situazione il suo ingresso non poteva che essere avvenuto irregolarmente e irregolare era di conseguenza anche la sua permanenza.

    Né il Benjannet, rimasto contumace, aveva mai fornito spiegazioni in proposito.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

  3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

    È lo stesso giudice di merito che riferisce che l’imputato risultava già segnalato in Italia (anche se non riferisce con quale nome), era privo di qualsivoglia documento identificativo, non aveva permesso di soggiorno. In siffatta situazione, nella quale mancava ogni documento o visto abilitante anche il solo ingresso, l’affermazione che poteva dubitarsi che l’ingresso era stato irregolare, appare assolutamente priva di consistenza. Vero è che poteva forse ipotizzarsi, anche alla luce delle precedenti segnalazioni, che l’ingresso era precedente la legge n. 94 del 2009, ma anche in tal caso l’ipotesi che l’imputato si fosse allontanato, senza essere attinto da ordine di espulsione, e avesse fatto reingresso, regolarmente, poco prima...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT