PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2008 - Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (obbligo di assicurazione) e Capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2...

Capo I Disposizioni di carattere generale
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Considerata l'opportunita' di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformita' con i corrispondenti documenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143 del Codice delle assicurazioni private;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    2. «coassicuratrice delegataria» o «impresa delegataria»: l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell'interesse delle stesse;

    3. «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

    4. «contratto in coassicurazione»: il contratto relativo all'assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, da piu' imprese di cui alla lettera f), ciascuna per una quota determinata di rischio;

    5. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

    6. «natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i natanti di cui all'art. 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

    7. «rimorchi»: i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    8. «semirimorchi»: i veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    9. «Stati esteri»: gli Stati membri dell'Unione europea o gli Stati aderenti allo spazio economico europeo, nonche' gli Stati terzi;

    10. «tecniche di vendita a distanza»: qualunque tecnica di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi;

    11. «veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i veicoli a motore di cui all'art. 122, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

    Capo II CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO
    Sezione I
    Disposizioni comuni

    Art. 4.

    Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione

  4. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e' comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.

  5. Il contrassegno, consegnato dall'impresa di assicurazione all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, e' applicato sul veicolo a motore, sul rimorchio e sul semirimorchio cui l'assicurazione si riferisce, nei modi stabiliti dall'art. 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  6. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con se' il certificato di assicurazione e il contrassegno e li esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.

    Art. 5.

    ...

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