DECRETO 10 ottobre 2003, n. 322 - Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504; Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con il quale e' previsto che sono stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, nonche' le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni e che i prodotti immessi in consumo muniti del contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito; Visto l'articolo 67 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale dispone, fra l'altro, al secondo periodo del primo comma, che fino all'emanazione delle norme regolamentari ivi previste, restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili; Visto l'articolo 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; Visto l'articolo 26, comma 2, del predetto regolamento n. 153 del 2001, recante disposizioni transitorie circa le tipologie di prodotti sulle quali continuano ad essere applicati, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, i contrassegni di Stato; Visto il regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, con il quale sono state escluse dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate condizioni; Ritenuto di dover ridurre, in relazione alle esigenze di semplificazione amministrativa, il numero delle tipologie del contrassegno di Stato, nonche', in considerazione delle capacita' dei recipienti che vengono utilizzati, di dover riordinare i tagli del contrassegno; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.

300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3/12171/U.C.L. del 4 agosto 2003;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Assoggettamento al contrassegno di Stato

1. Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, vigente alla data del 1° gennaio 2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonche' la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto.

Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno e' applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento.

2. L'applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti i prodotti di cui al comma 1 e' effettuata con le modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane, che puo' anche consentire, su richiesta delle ditte interessate, l'applicazione di contrassegni di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici.

Le ditte possono ridurre la dimensione dei contrassegni, alle stesse consegnati, per esigenze tecniche dirette a consentirne una agevole applicazione, purche' in essi restino visibili i caratteri alfabetici e numerici e l'emblema di Stato.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, puo' essere autorizzata, su motivata richiesta del soggetto interessato, l'applicazione di contrassegni su prodotti, sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico contenuto, che non risultano soggetti all'obbligo di cui al comma 1, al fine di poterli escludere, in quanto muniti di contrassegno, dai vincoli di deposito e di circolazione, previsti dagli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504. L'autorizzazione e' concessa per uno specifico prodotto commerciale limitatamente alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT