Contestazione immediata ed autovelox: la nuova giurisprudenza

AutoreFrancesco Freghieri
CaricaAvvocato e ricercatore Università di Piacenza.
Pagine1037-1039

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@1. Premessa

La problematica della contestazione immediata sembra davvero essere un passaggio obbligato in materia di infrazioni al c.d.s., specialmente per i casi di eccesso di velocità rilevati con apposita apparecchiatura. Tale leit motiv accompagna da anni le pronunce giurisprudenziali seguite ad innumerevoli ricorsi proposti da utenti della strada «sorpresi» inaspettatamente in qualche violazione. Del resto l'interesse tutt'oggi permane a seguito delle modifiche introdotte al c.d.s. dal legislatore e delle più recenti posizioni della Suprema Corte. Le domande dei cittadini, in un momento storico che vede una così vasta riforma del c.d.s., in cui le sanzioni sono aumentate e la decurtazione dei punti si fa sentire più che mai, si sono fatte sempre più numerose e pressanti.

Quante volte capita di sentire (senza annoverare i ricorsi) frasi di siffatto tenore: «Erano presenti gli agenti e non mi hanno neanche fermato», oppure «potevano disporsi in modo tale da essere in grado di fermarmi» o ancora «la motivazione per cui non si è proceduto a contestazione immediata è vaga e non spiega chiaramente il perché». Con questo intervento si vuole cercare di fare un quadro della situazione allo stato attuale, per cercare di evidenziare il punto di equilibrio tra diritti dei cittadini e della pubblica amministrazione nel suo operato.

@2. La legislazione

La materia de qua trova il punto di riferimento negli artt. 200 e 201 c.d.s. e nell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada 1. L'art. 200 pone la regola generale che «la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata...», mentre il successivo art. 201 indica casi specifici in cui si può derogare all'obbligo di contestazione immediata. Più precisamente i casi e) ed f) - che interessano più direttamente il nostro discorso - contemplano:

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, e successive modificazioni 2.

L'art. 384 Reg., da parte sua, tra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata prevista dall'art. 201 c.d.s. annovera al punto e) l'ipotesi di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari 3.

La giurisprudenza a proposito di quest'ultimo articolo ha più volte ribadito che «indica di massima i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata». (Cfr. per tutte Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2001 n. 2494, in questa Rivista 2001, 372). La circolare n. 24 del 13 aprile 2001 del Ministero dell'Interno, da parte sua, recependo tale Cassazione ribadiva che i casi previsti alle lettere b), c), d), f), e) prima parte dell'art. 384 Reg. c.d.s., per la loro mera indicazione nel verbale, implicano di per sè l'affermazione ex lege della impossibilità di contestazione immediata. Mentre la lettera e) limitatamente all'ipotesi relativa all'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari comporta un'attenta motivazione da parte dell'organo accertatore. Conseguenza è che, i casi, che implicano l'affermazione ex lege della impossibilità di contestazione immediata, non sono soggetti ad alcun tipo di sindacato giurisdizionale, salvo l'impugnazione del verbale...

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