Sistema unico di contabilita' economica per Centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi (I semestre) e revisione budget anno 2004.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato Generale Alle Amministrazioni Centrali dello Stato: Gabinetto; Servizi di Controllo Interno; Direzioni Generali Alle Amministrazioni autonome Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome Alle Ragionerie provinciali dello Stato e per conoscenza Alla Corte dei Conti Al Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione All'Istituto Nazionale di Statistica All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale

  1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilita' economica analitica per centri di costo che si pone in stretta integrazione con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

    Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilita' di gestione della dirigenza consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (che esprimono l'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

    La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, nel consentire alle Amministrazioni di procedere alla verifica dello svolgimento dell'azione amministrativa, permette, se necessario, di adeguare il budget inizialmente formulato alle nuove esigenze che vengono a manifestarsi nel corso della gestione.

  2. Per l'espletamento di tali adempimenti le amministrazioni centrali hanno come riferimento il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella tabella B allegata al decreto legislativo medesimo - cosi' come modificato e integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 aprile 2004 - che costituisce l'unita' elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

    La rilevazione dei costi del primo semestre 2004 si effettua, analogamente all'anno precedente, secondo la logica completa della contabilita' economica, per natura di costo delle risorse impiegate e in relazione...

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