Il momento consumativ o dei reati di dichiarazione fraudolenta e la (impossibile) rilevan za delle dichiarazioni correttive

AutoreTatiana Giacometti
Pagine85-85
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giur
Rivista penale 1/2014
MERITO
Tenuto conto di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., ed
anche del fatto che l’imputato si trovi in stato di custodia
cautelare in carcere e non possa benef‌iciare della sospen-
sione condizionale (quindi la pena irrogata è effettiva),
si stima congrua la pena di anni due di reclusione (così
calcolata: partendo dal capo a), ritenuto in concreto più
grave, tenendo conto anche dell’aumento per l’aggravata
contestata, pena base anni uno di reclusione, aumentata
ex art. 99, secondo comma, c.p. alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione, ulteriormente aumentata ex art. 81
c.p. complessivamente per i reati di lesioni contestati ai
capi b), c), d) alla pena di anni due di reclusione, consi-
derando la pena di mesi 2 per ciascun episodio), oltre al
pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare
in carcere (ex art. 535 c.p.p.).
I precedenti penali sono ostativi alla concessione dei
benef‌ici di legge.
Si dispone, inf‌ine, la conf‌isca e la distruzione di quanto
risulta ancora in seguito.
Si f‌issa, ex art. 544 c.p.p., il termine di giorni trenta per
il deposito della motivazione. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI FERMO
UFF. GUP., 2 LUGLIO 2012, N. 159 (*)
EST. XY – IMP. X
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Impo-
sta sul valore aggiunto y Emissione di fatture per
operazioni inesistenti y Dichiarazione annuale dei
redditi y Presentazione di dichiarazione a correzio-
ne della precedente contenente dichiarazioni frau-
dolente y Conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 2
D.L.vo n. 74/2000 y Sussistenza.
. In tema di dichiarazione dei redditi ed IVA, la condotta
del contribuente il quale presenti una dichiarazione
fedele dopo quella fraudolenta, pur costituendo l’eser-
cizio di uno ius poenitendi concesso dalla legge e perfet-
tamente legittimo sotto il prof‌ilo tributario, non fa venir
meno la conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 2, D.L.vo
n. 74/2000. (d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 2)
(*) La sentenza è già stata pubblicata in questa Rivista 2012, 1266.
Se ne ripubblica solamente la massima con nota di T. GIACOMETTI.
IL MOMENTO CONSUMATIVO
DEI REATI DI DICHIARAZIONE
FRAUDOLENTA E LA
(IMPOSSIBILE) RILEVANZA
DELLE DICHIARAZIONI
CORRETTIVE
di Tatiana Giacometti
SOMMARIO
1. Premessa. 2. I fatti: la dichiarazione fedele successiva a
quella fraudolenta. 3. Il momento consumativo del reato.
4. Dichiarazione fraudolenta, tentativo e ius poenitendi. 5.
Considerazioni critiche sui limitati effetti penali delle dichia-
razioni successive.
1. Premessa
Il Giudice di Fermo affronta l’ipotesi particolare in cui,
dopo una prima dichiarazione fraudolenta, il contribuente
ne presenti una seconda fedele nel rispetto dei limiti tem-
porali previsti dalla normativa tributaria, secondo la quale
(art. 2, comma 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) si considera
validamente presentata la dichiarazione inviata entro i 90
giorni successivi al termine ordinario. Nel ribadire che il
reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2, D.L.vo
74/2000 si consuma nel momento di presentazione della
dichiarazione, si afferma che l’effetto sostitutivo della
seconda dichiarazione, valido ai f‌ini tributari, non sembra
avere la forza di porre nel nulla retroattivamente un reato
già consumato, in assenza di una previsione esplicita in tal
senso. Qualche considerazione merita il limitato favor per
la resipiscenza del contribuente che caratterizza l’attuale
sistema penale tributario.
La sentenza del Tribunale di Fermo offre lo spunto per
l’analisi della questione relativa alle modalità e ai tempi
di perfezionamento del reato di dichiarazione fraudolenta
mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74). La pro-
nuncia affronta in particolare il tema della rilevanza, ai
f‌ini della non punibilità, di una dichiarazione “correttiva”
di quella fraudolenta originariamente presentata. La so-
luzione individuata dal giudicante, si può anticipare f‌in
d’ora, appare l’unica percorribile alla luce della normativa
vigente e tuttavia, proprio in riferimento a ipotesi come
quella presa in considerazione nel caso di specie, risulta
connotata da un rigore che potrebbe suggerire interventi
di modif‌ica da parte del legislatore.
2. I fatti: la dichiarazione fedele successiva a quella
fraudolenta
Il Giudice di Fermo, pronunciatosi in sede di udienza
preliminare a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, si
è trovato a decidere un caso di false fatturazioni non di-
verso dai molti che affollano i tribunali, ma che presentava
un risvolto del tutto particolare in punto di diritto.
Un accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate
presso l’impresa di cui l’imputato era titolare aveva fatto
emergere l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
nella dichiarazione dei redditi e Iva relativa all’anno
d’imposta 2009. Controlli incrociati con le ditte fornitrici
avevano infatti consentito di riscontrare evidenti falsif‌i-

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