DETERMINAZIONE 25 novembre 2002 - Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze

IL DIRETTORE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale; Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'Ufficio del coordinamento legislativo n. 3-3478/UCI del 6 marzo 2001 a firma dell'on.le Ministro pro-tempore, la competenza all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, non investendo questioni riconducibili alla sfera di indirizzo politico, deve intendersi dinamicamente trasferita al direttore dell'Agenzia delle dogane; Vista la determinazione 6 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2002 con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo alla stessa agevolazione; Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Adotta la seguente determinazione

Art. 1.

  1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26...

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