Modalita' per l'applicazione nel 2007 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante: e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

CIRCOLARE 7 novembre 2006, n. 20060145864

Premessa

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero del commercio internazionale (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge).

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, ha attribuito alle Regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle Regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo e' subordinata alla messa a disposizione di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potra' subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle Regioni.

La presente circolare indica le modalita' per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2007.

Si ricorda che per la rendicontazione del programma promozionale 2006 e' valida la circolare n. 20050201188 del 31 ottobre 2005 (scaricabile dal sito www.mincomes.it).

Sezione I

Scopo della concessione dei contributi

  1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.

  2. Il contributo e' destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

    Definizione di consorzio multiregionale

  4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export con piu' di 60 imprese associate, tale requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

  5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

    Destinatari dei contributi: requisiti

  6. Per accedere ai contributi, i consorzi export e le societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attivita' promozionale. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilita' della stessa.

  7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui e' stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export...

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