LEGGE 21 febbraio 1989, n. 83 - Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

Coming into Force25 Marzo 1989
End of Effective Date25 Giugno 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/10/089G0093/CONSOLIDATED/20120626
Enactment Date21 Febbraio 1989
Published date10 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.58 del 10-03-1989
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

  1. I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi puo' aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

  2. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attivita' di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresi' essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attivita' sopra indicate e dalle imprese artigiane.

  3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

  4. E' esclusa la partecipazione di societa' che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le societa' controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

Art 2.

Requisiti dei consorzi per il commercio estero

  1. I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le societa' consortili gli ammontari minimi del capitale previsti del codice civile per le societa' per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilita' limitata, ciascuna impresa non potra' comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

  2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

  3. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle societa' consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

  4. I consorzi e le societa' consortili di cui...

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