DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2013, n. 17 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 concernente la disciplina del concorso di accesso alla carriera diplomatica. (13G00053)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare, l'articolo 99-bis del suddetto decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11004 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 novembre 2012;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato di prevedere che una parte delle domande della prova attitudinale abbia carattere internazionale, ovvero possa riguardare casi concreti di diritto internazionale, ed il conseguente aumento della durata della stessa, sulla considerazione che l'attitudine del candidato a svolgere l'attivita' diplomatica deve essere accertata attraverso valutazioni attinenti ad una preparazione generale ed alla capacita' di analisi e di logicita' del ragionamento, per la cui dimostrazione si ritiene sufficiente la durata di un'ora della prova attitudinale e che la conoscenza del diritto internazionale costituisce oggetto della prova di concorso;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 e' sostituito dal seguente: «Articolo 8. (Prova attitudinale). - 1. La prova...

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