DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 - Criteri e modalita' di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.Esugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' - decreto-legge n35/2005, convertito in legge n80/2005 - articolo 11, commi 3 - 6(Deliberazione n101/2005)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 Criteri e modalita' di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi
consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficolta' - decreto-legge n. 35/2005,
convertito in legge n. 80/2005 - articolo 11, commi 3 - 6. (Deliberazione n.
101/2005).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del decretolegge n.
35/2005, il quale stabilisce l'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E.
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'; Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 35/2005, che demanda a questo Comitato la fissazione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione del predetto Fondo; Ritenuto di utilizzare, in sede di prima applicazione, le risorse del Fondo esclusivamente per la concessione di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese; Ritenuta l'opportunita' di affidare, in considerazione nella natura degli interventi da realizzare, al Ministero delle attivita' produttive la gestione delle procedure operative per l'utilizzo delle risorse del Fondo; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera
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Soggetti beneficiari.
Possono accedere agli interventi del Fondo le imprese in difficolta' ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
In particolare, si considera in difficolta' una impresa che non sia in grado, con le proprie risorse e con le risorse che puo' ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorita' pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
Un'impresa parte di un gruppo non puo' normalmente beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, a meno che non sia dimostrabile che le difficolta' sono specifiche della societa' in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.
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Interventi ammissibili.
Gli interventi del Fondo possono...
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