DELIBERAZIONE 12 luglio 2005 - Avvio di istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio. (Deliberazione n. 141/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 luglio 2005 Avvio di istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica

ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio.

(Deliberazione n. 141/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 luglio 2005; Visti

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito: legge n.

239/2004) ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a) e comma 8, lettera a), punto 6); la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n.

62/2005) ed, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 15; la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti; la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2003, n. 123/03 (di seguito: deliberazione n. 78/99); la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99); la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 2004, n. 107/04 (di seguito: deliberazione n. 107/04); la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2005, n. 1/05 (di seguito: deliberazione n. 1/05); la deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05); Considerato che

dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva europea 2003/54/CE, ritenuta, con deliberazione n. 107/04, di diretta applicazione dal termine fissato per il recepimento della medesima direttiva e successivamente trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 79/99, come...

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