DELIBERAZIONE 26 marzo 2002 - Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 50/02)

Titolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 marzo 2002, Premesso che

l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.

481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce, tra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisce le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della medesima legge l'Autorita' emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti; allo scopo di definire le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti di cui al precedente alinea, l'Autorita'

  1. con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica e successive modificazioni (di seguito: il testo integrato), ha regolato i corrispettivi per la remunerazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione dell'energia elettrica, fissando le condizioni economiche secondo cui viene erogato il servizio di trasporto dell'energia elettrica; b) con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

    79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ha disposto le condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale; la normativa vigente in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: accesso alle infrastrutture di reti elettriche) e' costituita da provvedimenti emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il Cip) anteriormente alla liberalizzazione del mercato elettrico nazionale avviata con il decreto legislativo n.

    79/1999; gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, stabiliscono che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) e le imprese distributrici, concessionarie, rispettivamente, delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e dell'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica nel proprio ambito territoriale, abbiano l'obbligo di connessione, rispettivamente, alla rete di trasmissione nazionale ed alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta; il soprarichiamato obbligo di connessione e' sottoposto alle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6 e all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti fissate dall'Autorita', ai sensi della legge n. 481/1995 ed alle deliberazioni emanate dall'Autorita' in materia di tariffe e di corrispettivi; Visti

    la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002 (di seguito: decreto-legge 7 febbraio 2002); Visti

    il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1996, recante modificazioni ai provvedimenti Cip in materia di contributi di allacciamento, di cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000); Visti

    il provvedimento Cip 11 novembre 1961, n. 949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disposizioni e comunicati, del 16 novembre 1961, n. 284 (di seguito: provvedimento Cip n. 949/61); il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986; il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92); il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993; la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000; la deliberazione dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 196/01 (di seguito: deliberazione n. 196/01); il testo integrato; Visti il documento per la consultazione, le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti dai soggetti interessati in esito alla consultazione; Considerato che

    in data 7 agosto 2001, l'Autorita' ha diffuso un documento per la consultazione concernente condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito

    documento per la consultazione), nel quale sono state prospettate, oltre al quadro normativo relativo all'accesso alle reti, condizioni di carattere procedurale per regolare il processo di connessione alle reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito

    reti con obbligo di connessione di terzi); e che tale consultazione si e' conclusa in data 8 ottobre 2001, ai sensi della deliberazione n. 196/01, con la trasmissione all'Autorita' di osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati; l'art. 2, commi 3 e 6, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, dispone che, relativamente alla rete di trasmissione nazionale, i nuovi allacciamenti delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA a detta rete siano considerati, ai soli fini procedurali, equivalenti ad interventi di sviluppo della rete e che, pertanto, qualora il loro progetto sia approvato, possano essere dichiarati opere di pubblica utilita', comportando tale dichiarazione l'indifferibilita' e l'urgenza dei lavori inerenti gli allacciamenti medesimi; l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002 dispone che, nel caso di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica di potenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT