DELIBERAZIONE 11 marzo 1998 Verifica di congruita' dei parametri per la determinazione dell'onere termico per il primo semestre 1997. (Deliberazione n

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 marzo 1998,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481

(di seguito: legge n. 481/1995), devono intendersi trasferite

all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:

l'Autorita') le "funzioni in materia di energia elettrica e gas

attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del

Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

tra tali funzioni vi e' la verifica a consuntivo dei parametri per

la determinazione dell'onere termico secondo le disposizioni del

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

del 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 172 del 24 luglio 1996;

a seguito della chiusura del conto onere termico, disposta con

delibera dell'Autorita' 26 giugno 1987, n. 70/97, la suddetta

verifica deve essere effettuata con riferimento al primo semestre

gennaiogiugno 1997;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.

377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22

aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive

modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta

norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -

serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;

Delibera

di definire i parametri necessari per la determinazione dell'onere

termico, a consuntivo per il primo semestre dell'anno 1997, come

segue:

  1. consumo specifico medio:

    per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti

    equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso il gas naturale,

    consumo specifico medio pari a 0,221 kg/kWh; per la medesima energia

    prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a

    0,217 kg/kWh;

    per l'energia prodotta con impiego di gas naturale, consumo

    specifico medio pari a 0,250 mc/kWh;

    per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, consumo specifico

    medio pari a 0,355 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da

    impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a 0,345

    kg/kWh, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del soprarichiamato

    decreto del Ministro dell'industria, del commercio e...

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