DELIBERAZIONE 11 marzo 1998 Verifica di congruita' dei parametri per la determinazione dell'onere termico per il primo semestre 1997. (Deliberazione n
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 marzo 1998,
Premesso che:
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481
(di seguito: legge n. 481/1995), devono intendersi trasferite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita') le "funzioni in materia di energia elettrica e gas
attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
tra tali funzioni vi e' la verifica a consuntivo dei parametri per
la determinazione dell'onere termico secondo le disposizioni del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 172 del 24 luglio 1996;
a seguito della chiusura del conto onere termico, disposta con
delibera dell'Autorita' 26 giugno 1987, n. 70/97, la suddetta
verifica deve essere effettuata con riferimento al primo semestre
gennaiogiugno 1997;
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;
Delibera
di definire i parametri necessari per la determinazione dell'onere
termico, a consuntivo per il primo semestre dell'anno 1997, come
segue:
-
consumo specifico medio:
per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti
equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso il gas naturale,
consumo specifico medio pari a 0,221 kg/kWh; per la medesima energia
prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a
0,217 kg/kWh;
per l'energia prodotta con impiego di gas naturale, consumo
specifico medio pari a 0,250 mc/kWh;
per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, consumo specifico
medio pari a 0,355 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da
impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a 0,345
kg/kWh, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del soprarichiamato
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e...
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