CIRCOLARE 12 febbraio 2003, n.1 - Art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante nuove disposizioni normative nella materia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento. Prime istruzioni di applicazione

Al Comando generale della Guardia di finanza Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato e, per conoscenza

Al Gabinetto dell'on.le signor Ministro All'Ufficio per il coordinamento legislativo - Finanze Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Dipartimento per le politiche fiscali All'Agenzia delle entrate All'A.C.M.I.

All'A.N.E.S.V. - A.G.I.S.

All'Assotrattenimento Al Consorzio Gioco Alla S.A.P.A.R. - A.G.I.S.

Alla SINDAUT - F.I.P.E.

Alla Confapi Alla Confartigianato Alla Confcommercio Alla Confesercenti Alla Confindustria

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, commi da 1 a 7, reca nuove disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, relativamente sia alle procedure di rilascio dei nulla osta, sia alla normativa di pubblica sicurezza che alla disciplina tributaria.

Tale intervento normativo nasce dall'esigenza primaria, avvertita dal legislatore, di avviare, nel contempo, una piu' efficace azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti legati all'utilizzo di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento illegali, nonche' il recupero dell'evasione fiscale derivante da tale fenomeno.

A tal fine e' previsto un nuovo regime autorizzatorio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito A.A.M.S.), sulla base di regole tecniche definite d'intesa con gli appositi settori del Ministero dell'interno, sulla produzione, importazione e gestione degli apparecchi e congegni in questione, connesso, peraltro, alla predisposizione di strumenti diversificati ed alla previsione di controlli incisivi, coerenti con i fini dell'intervento normativo.

In particolare, la legge n. 289 del 2002 ha sostituito i seguenti articoli

l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dal comma 2 dell'art. 22, modifica sostanzialmente le previsioni per il rilascio del nulla osta, individuando, quale amministrazione competente, l'A.A.M.S.; l'art. 110 T.U.L.P.S., sostituito dal comma 3 dell'art. 22, fornisce una piu' esplicita classificazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, prevedendo, al comma 6, una tipologia, del tutto nuova, la cui principale caratteristica e' la distribuzione di vincite in denaro i cui requisiti fondamentali sono puntualmente identificati, e, al comma 7, tre ulteriori tipologie, in parte derivate dalla precedente normativa, specificandone le caratteristiche peculiari rispettivamente alle lettere a), b) e c); l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sostituito dal comma 4 dell'art. 22, rimodula gli imponibili medi forfettari relativi a ciascuna tipologia di apparecchi e congegni, le modalita' di versamento nonche', in particolare, la denuncia ai fini del rilascio del nulla osta relativo agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dal comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., installati prima del 1 gennaio 2003.

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 e quelli di cui al comma 7 del predetto art. 110 T.U.L.P.S. seguono la disciplina generale illustrata nei paragrafi successivi.

  1. Riclassificazione delle categorie di apparecchi e congegni per il gioco lecito.

    1) Comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S.

    Trattasi di una nuova categoria di apparecchi e congegni per il gioco lecito, producibili o importabili solo dal 1 gennaio 2003 secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000, caratterizzati dalla corresponsione di vincite in denaro, ed aventi i seguenti requisiti

    preponderanza degli elementi di abilita' o di intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio; attivazione esclusivamente con l'introduzione di moneta metallica (massimo 50 centesimi); durata di ogni partita non inferiore a 10 secondi; distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 20 volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita stessa ed esclusivamente in moneta metallica.

    Per questi apparecchi e congegni le vincite, computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 7000 partite, non devono risultare inferiori al 90% delle somme giocate.

    E' fatto assoluto divieto di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali, foss'anche in parte.

    Tali apparecchi devono essere, peraltro, dotati di dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria.

    Al riguardo si precisa che sono in corso di predisposizione, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, le regole tecniche previste dal comma 1 dello stesso art.

    22.

    2) Comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.

    Trattasi della riclassificazione degli apparecchi e congegni "leciti" nella pregressa disciplina, con ampliamento delle relative caratteristiche e tipologie, regolate rispettivamente nelle lettere a), b) e c)

    nella lettera a) sono compresi gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore, per ogni partita, non superiore ad 1 euro, i quali distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non puo' essere superiore a venti volte il costo della partita; nella lettera b) sono compresi gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore a 50 centesimi per ogni partita, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e...

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