CIRCOLARE 3 febbraio 2012, n. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l''assistenza alle persone con disabilita'' - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 («Attuazione dell''articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi»...

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.

165/2001

  1. Premessa.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173, e' stato pubblicato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi). Il decreto e' entrato in vigore l'11 agosto 2011.

Gli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto hanno modificato il regime del prolungamento del congedo parentale, dei permessi e del congedo straordinario per l'assistenza delle persone in situazione di handicap grave.

Rimane invariato il regime dei permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori in situazione di handicap grave che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria persona, nonche' quello del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori che assistono i famigliari disabili.

La presente circolare e' stata elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INPDAP, con l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale omogenee per i settori del lavoro pubblico e privato, ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale. Rimane salvo quanto gia' illustrato dal Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 8 del 2008, paragrafo 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato ad ore dei permessi e, per le parti non incompatibili, quanto gia' detto nella circolare n. 13 del 2010.

Di seguito si procede quindi ad illustrare le novita' apportate dalle menzionate disposizioni, che sostanzialmente riguardano il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili, modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del cumulo dei permessi per l'assistenza a piu' persone in situazione di handicap grave, la necessita' di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.

Valgono anche in questo caso le precisazioni terminologiche compiute nella menzionata circolare n. 13 del 2010 in ordine alle espressioni «persona disabile» e «persona in situazione di handicap grave». 2. Prolungamento del congedo parentale.

L'art. 3 del decreto legislativo n. 119 del 2011 modifica l'art. 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Con la novella viene ridefinita la durata complessiva del congedo parentale nell'ipotesi in cui il minore sia persona in situazione di handicap grave.

Il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento «fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro», con diritto, per tutto il periodo, all'indennita' economica pari al 30% della retribuzione. La disposizione aveva dato adito a problemi interpretativi, poiche' era sorto il dubbio che il compimento del terzo anno di eta' del bambino rappresentasse il limite per la fruizione del congedo. Il novellato art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 stabilisce chiaramente la possibilita', fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del minore in situazione di handicap grave, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita del minore stesso (con diritto, per tutto il periodo, all'indennita' economica pari al 30% della retribuzione). Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (art. 33 comma 4).

Si segnala che la modifica non ha riguardato invece il comma 1 dell'art. 42 del citato decreto, che prevede la possibilita' per i genitori di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di due ore di permesso al giorno sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Ne deriva che, dopo l'entrata in vigore della novella, i genitori del minore in situazione di handicap grave continuano a poter fruire - in alternativa al prolungamento del congedo parentale - dei riposi orari retribuiti ma solo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:

i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di eta' hanno la possibilita' di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero del prolungamento del congedo parentale;

i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale;

i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di eta' possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

Secondo l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, il prolungamento del congedo e' accordato «a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore». Valgono comunque anche in questa sede le deroghe esplicitate nella circolare n. 13 del 2010 al paragrafo 5, lettera a). 3. Modifica della disciplina sul congedo di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 119 del 2011 ha modificato la disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001. L'attuale disciplina del congedo e' pertanto contenuta nei commi da 5 a 5-quinquies del menzionato art. 42. Di seguito vengono forniti chiarimenti circa: i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le modalita' di fruizione, la durata del congedo e il trattamento economico spettante. a) I soggetti legittimati alla fruizione del congedo.

Come noto, dopo l'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, con la quale e' stato introdotto il congedo per l'assistenza alle persone in situazione di handicap grave, la Corte costituzionale in piu'...

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