Confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., sequestro preventivo e reato plurisoggettivo
Autore | Domenico Potetti |
Pagine | 608-614 |
608
dott
6/2013 Rivista penale
DOTTRINA
CONFISCA PER EQUIVALENTE
EX ART. 322 TER C.P.,
SEQUESTRO PREVENTIVO
E REATO PLURISOGGETTIVO
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Confisca per equivalente e concorso di
persone nel reato. 3. Cenni ai rapporti civilistici fra correi. 4.
Peculiarità del sequestro preventivo. 5. La contraddizione con
la natura sanzionatoria della confisca. 6. Concorso atecnico
fra ente e persona fisica.
1. Introduzione
Per ragioni di spazio, non è possibile qui analizzare
l’intera problematica della confisca per equivalente ex art.
322 ter c.p..
Ci occuperemo quindi di un profilo più specifico, e cioè
del sequestro preventivo e della conseguente confisca per
equivalente nei casi di concorso di persone nel reato.
Il sub procedimento che, nell’ambito del procedimento
penale, conduce alla confisca per equivalente, è a sua vol-
ta composto generalmente di varie fasi, che per comodità
espositiva possiamo così sintetizzare: provvedimento che
dispone il sequestro preventivo funzionale alla confisca
(art. 321, comma 2 e 2 bis c.p.p.); esecuzione del prov-
vedimento che dispone il sequestro preventivo (art. 104
att. c.p.p.); confisca (intesa come statuizione del giudice);
esecuzione della confisca.
Nel caso di concorso di persone nel reato si pongono
gradatamente le seguenti questioni, meglio comprensibili
con un banale esempio.
Si ipotizzi che il profitto del reato ammonti comples-
sivamente a mille euro, e che i correi siano due (Caio e
Sempronio).
La prima questione è la seguente: il sequestro preventi-
vo prima, e la confisca poi, dovranno colpire ciascun correo
pro quota (cioè per un valore pari al profitto conseguito) o
per l’intero (mille euro ciascuno)?
Ciascuna di queste due soluzioni comporta altre que-
stioni.
Infatti, nel caso in cui si scelga la soluzione dell’in-
tervento pro quota, bisognerà decidere se la quota (da
sequestrare o con fiscare) per ciascun correo deve essere
reale (e cioè corrispondente al valore realmente perce-
pito dal correo per effetto del reato) o fittizia (ad esem-
pio presumend o che le quote siano pari, o rimettendo la
quantificazione delle quote alla discrezionalità dell’au-
torità g iudiziaria, a sua volta i spirata dalla convenienza
dell’erario).
Nel caso in cui, invece, si scelga di applicare la confi-
sca per l’intero a carico di ciascuno dei correi, bisognerà
decidere se i valori da sottoporre a sequestro e poi a confi-
sca debbano essere sommati (segno “e”), con conseguente
arricchimento finale dell’erario (nell’esempio: mille x 2=
duemila), o invece intesi in modo alternativo (segno “o”),
con conseguente rispetto del tetto massimo rappresentato
dal profitto realmente e oggettivamente conseguito al rea-
to (nell’esempio: presi i mille euro a Caio, nulla lo Stato
potrà chiedere a Sempronio).
Peraltro, fra le due soluzioni della questione principale
(pro quota o per l’intero) ne emerge anche una terza,
intermedia: si può, cioè, stabilire che sequestro e confisca
debbano operare pro quota se possibile, e cioè se sia stato
possibile accertare l’entità del profitto percepito da cia-
scuno dei correi; e debbano invece operare per l’intero se
quell’accertamento non sia stato possibile.
Infine, è discutibile se le soluzioni da adottare debbano
essere diversificate fra fase cautelare (sequestro preventi-
vo) e fase della confisca.
In questo ginepraio l’interprete è chiamato a destreg-
giarsi.
2. Confisca per equivalente e concorso di persone nel
reato
Per quanto riguarda la confisca, buona parte della pro-
blematica è stata affrontata e risolta dalle Sezioni unite
della Cassazione (1), sia pure nella specifica materia del
D.L. vo n. 231 del 2001, ma con affermazioni di valore ge-
nerale.
In quell’occasione quel collegio ritenne che nel caso
di un illecito plurisoggettivo deve farsi applicazione del
principio solidaristico che presiede alla disciplina del con-
corso di persone nel reato e che comporta l’imputazione
dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in
capo a ciascun concorrente.
Più precisamente, quando non sia rintracciabile, nella
sua individualità storica, il profitto illecito, la confisca di
valore può interessare indifferentemente ciascuno dei
concorrenti nel reato, anche per l’intera entità del profitto
accertato (2).
Tuttavia l’espropriazione dovrà mantenersi entro i li-
miti quantitativi del profitto medesimo (3), nel senso che
lo Stato non potrà prelevare complessivamente un valore
maggiore dell’unitario profitto scaturito dal reato (nel-
l’esempio iniziale: presi mille euro a Caio, nulla lo Stato
potrà avere da Sempronio).
Questo principio vale, secondo la Corte, quando, per
quello che emerga allo stato degli atti, non sia quantifi-
cabile l’arricchimento di uno piuttosto che di un altro dei
concorrenti, rimanendo invece accertata la corresponsa-
bilità di tutti nella commissione dell’illecito.
Non rileva, invece, secondo la Corte, il riparto del rela-
tivo onere (valore oggetto della confisca) tra i concorrenti,
che costituisce fatto interno a questi ultimi (4).
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