Il condono edilizio nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico

AutoreMario Morra
Pagine835-838

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@1. L'interpretazione giurisprudenziale in tema di condono sulle aree vincolate

- All'indomani dell'approvazione del D.L. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003), per effetto di una tecnica normativa non del tutto chiara e delle oggettive difficoltà di coordinamento tra aspetti amministrativi e penali, si sono posti, in dottrina ed in giurisprudenza, una serie di dubbi interpretativi in ordine all'individuazione dell'ambito applicativo della disciplina del condono, relativamente ai beni insistenti sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Chiamata immediatamente a pronunciarsi sul tema, anche in relazione alla tematica relativa alla necessità di sospendere o meno i procedimenti penali pendenti, ai sensi degli articoli 38 e 44 della L. n. 47/1985, la Cassazione ha espresso due indirizzi differenti.

Secondo un primo orientamento meno radicale (fatto proprio dalle sentenze Cass. 13 novembre 2003, n. 3350; Cass. 15 luglio 2004, n. 35984), nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico sarebbero suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'articolo 32, comma 27, lett. d), della L. n. 326, le opere edilizie (di qualunque tipologia) conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, previo rilascio del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, secondo quanto stabilito dall'articolo 32 della L. n. 47/1985 (come modificato dalla stessa L. n. 326/2003).

Un indirizzo più rigoroso, ben presto prevalso nella giurisprudenza del Supremo Collegio, ma che ha incontrato diverse critiche in dottrina, ritiene viceversa che nelle zone vincolate possano essere condonate, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 26 lett. a), della L. n. 326/2003, solo gli abusi c.d. «minori», quelli cioè indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 della legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), per i quali sarebbe comunque richiesta la conformità agli strumenti urbanistici, ai sensi del successivo comma 27 della medesima disposizione, (così Cass. 4 maggio 2004, n. 37865; Cass., 9 luglio 2004, n. 38694; Cass., 12 gennaio 2005, n. 12577; Cass. 3 ottobre 2006, n. 38113).

Questo secondo indirizzo, nuovamente ribadito con la sentenza (Cass. 15 febbraio 2007, n. 6431) 1, si fonda essenzialmente sulla formulazione testuale dell'articolo 32 comma 26 della L. n. 326/ 2003 (che espressamente ammetterebbe il condono nelle zone vincolate solo per gli abusi minori di cui ai numeri 4, 5, e 6), nonché sulla ratio legis desumibile dalla relazione governativa di accompagnamento al D.L. n. 269/2003 (poi convertito nella L. n. 326), inequivocabilmente diretta ad escludere la possibilità di sanare gli abusi maggiori nelle zone sottoposte a vincolo.

Entrambi tali argomenti non appaiono del tutto convincenti.

@2. L'interpretazione testuale dell'articolo 32 comma 26 della L. n. 326/2003

- Partendo dal primo aspetto, va evidenziato che la disposizione richiamata così recita:

Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio

.

Orbene, secondo l'interpretazione del Supremo Collegio, poiché il legislatore ha espressamente richiamato, in relazione alle zone sottoposte a vincolo, i soli interventi edilizi di cui ai numeri da 4 a 6, ne dovrebbe conseguire che, nelle medesime zone, gli interventi di cui ai numeri da 1 a 3 non siano ammessi al condono...

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