DELIBERAZIONE 7 marzo 2002 - Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 36/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 7 marzo 2002, Premesso che

con deliberazione 28 dicembre 2001, n. 317/01 (di seguito

deliberazione n. 317/01), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito

condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento); l'art. 9, comma 9.4, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento prevede che l'Autorita' definisca con successivo provvedimento modalita' e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, nonche' le modalita' per l'approvvigionamento da parte della societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete) delle risorse per l'erogazione del medesimo servizio; l'Autorita' ha organizzato in data 18 gennaio 2002 un seminario per la presentazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento a tutti gli operatori interessati; alcuni soggetti hanno richiesto all'Autorita' chiarimenti per quanto concerne l'applicazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); Viste

la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99); la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato); la deliberazione n. 317/01; Considerato che

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorita' fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento; l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 95/01 prevede per i soggetti titolari di impianti di generazione l'obbligo di presentare offerte per il servizio di riserva, per il bilanciamento, e per la gestione delle congestioni; l'art. 9, comma 9.2, delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento modifica il termine di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99; ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 l'approvvigionamento da parte del gestore della rete delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato secondo le condizioni della deliberazione n. 95/01, e che tale regime si applica solo in seguito all'operativita' del sistema delle offerte di cui al medesimo articolo; e che, nel momento in cui sara' effettivo il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01, il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del testo integrato, avra' autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale; in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, per l'anno 2002, sino all'operativita' del regime di cui al medesimo alinea, l'approvvigionamento delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dovra' avvenire con modalita' fissate dall'Autorita'; e che in relazione a tale assetto sono stati determinati i corrispettivi previsti nelle condizioni transitorie di dispacciamento; le procedure per l'assegnazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione e dell'energia elettrica, per l'anno 2002, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, agli operatori del mercato libero si sono concluse successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 317/01; il completamento della disciplina delle condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato libero per l'anno 2002 incide sulla valutazione che i clienti finali possono fare ai fini del loro posizionamento sul mercato libero ovvero sul mercato vincolato; Ritenuto che sia opportuno

al fine di rendere piu' flessibile il meccanismo previsto per la regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica, modificare l'art. 7 delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo che la cessione di partite di energia elettrica in ciascuna fascia oraria sia consentita anche a compensazione di partite di segno opposto in fasce orarie differenti e prevedendo che sia consentito destinare il saldo risultante al termine di ciascun bimestre, modificato con un coefficiente per la copertura dei costi per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, a compensazione dei saldi relativi al bimestre successivo; a seguito delle modifiche di cui al precedente alinea, modificare anche la determinazione dell'energia elettrica eccedentaria di cui all'art. 7, comma 7.6; integrare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, prevedendo modalita' e condizioni di carattere contrattuale e amministrativo e prevedendo le modalita' per l'approvvigionamento da parte del gestore della rete delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica; ai fini della definizione del regime contrattuale per l'erogazione del servizio di dispacciamento, richiedere al gestore della rete la predisposizione e la trasmissione all'Autorita', per l'approvazione, di uno schema di contratto tipo per il bilanciamento e uno schema di contratto tipo per lo scambio; estendere, al fine di ridurre i tempi per l'attivazione delle forniture di energia elettrica sul mercato libero, le misure di modifica dei termini di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti di fornitura annuale con clienti del mercato vincolato al periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 marzo 2002; ripubblicare l'allegato A alla deliberazione n. 317/01, modificato e integrato; Delibera

Art. 1.

Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 317/01, di seguito indicato come condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, come modificato ed integrato dal successivo art. 2.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni alle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento 2.1 All'art. 1

a) dopo le parole "banda di capacita' produttiva e' una quota della capacita' produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n.

308/01" sono aggiunte le parole "e della deliberazione dell'Autorita' 31 gennaio 2002, n. 20/02"; b) la dicitura "titolare del bilanciamento e' il soggetto che acquista e dispone di servizio di bilanciamento;" e' soppressa; c) e' aggiunta la definizione

"programma differenziale nazionale e' il programma orario di aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale determinato dal gestore della rete al fine di garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;"; d) dopo le parole "Testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01" le parole "come modificato dalla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01" sono sostituite dalle parole "come successivamente integrata e modificata" e le parole "in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" sono soppresse.

2.2 All'art. 2

a) al comma 2.2, lettera b), ed al comma 2.3, lettera b), le parole "finali idonei" sono sostituite con le parole "del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali"; b) al comma 2.3 le parole "nell'ambito dei contratti bilaterali" sono soppresse.

2.3 Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo

"Art. 3.1 (Modalita' per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica). - 3.1.1 Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete invia all'Autorita', per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica.

Qualora la pronuncia dell'Autorita' non intervenga entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati.

3.1.2 Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono

a) modalita' e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2; b) un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al gestore della rete.

3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera a), prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base...

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