DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2010 - Disciplina per l''accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (11A05516)

Capo I

Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma 1 dell'art. 47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono fissati i criteri generali per il concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici;

Visto il successivo comma 3 del citato art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui allo stesso articolo, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;

Ritenuto, per ragioni di semplificazione ed economicita' delle procedure e dei tempi, di adottare un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei richiamati commi 1 e 3 dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti, altresi', i commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante il regolamento di disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda la disciplina dei criteri generali di equivalenza di titoli di studio e professionali di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, che si e' espresso con nota del 30 luglio 2010, n. AOO/Uffleg/3073;

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giungo 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» come anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina l'accesso, tramite concorso pubblico, alla qualifica di dirigente di prima fascia per il conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale, in applicazione dell'art. 28-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici non economici i cui regolamenti organizzativi prevedono funzioni dirigenziali di livello generale.

  3. Ai fini del calcolo delle disponibilita' da destinare al concorso pubblico non si tiene conto dei posti di funzione relativi agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto non si applica alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo.

    Capo I

    Amministrazioni destinatarie e programmazione del fabbisogno

    Art. 2

    Programmazione posti disponibili

  4. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base previsionale triennale, il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.

  5. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i criteri di cui al comma 1, e' destinato all'accesso tramite concorsi pubblici a tempo indeterminato e a tempo determinato, ove necessario secondo quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal presente decreto, fermo restando, per il restante cinquanta per cento dei posti, le modalita' di conferimento di incarico dirigenziale di livello generale di cui ai commi 4, 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle percentuali ivi indicate.

  6. La programmazione del fabbisogno di cui al presente articolo e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalita' di cui all'art. 11.

    Capo II

    Concorso pubblico per titoli ed esami

    Art. 3

    Concorso pubblico a tempo indeterminato

  7. Nel limite dei posti di cui all'art. 2, comma 2, e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene ai posti da destinare al concorso pubblico a...

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