DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. 144 - Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell''articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (10G0165)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
ED
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 5 novembre 2004, e successive modificazioni, recante l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, in data 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;
Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi peri quali e' stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 14 giugno 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
A d o t t a n o il seguente regolamento:
Art. 1
-
Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini siano superiori a novanta giorni.
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Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
-
E' abrogata la previsione che si riferisce al decreto di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, contenuta nella tabella relativa all'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310, recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 luglio 2010
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berl...
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