Definizione delle modalita' di trasmissione dei residui di gestione da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi a seguito del cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o revoca.

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147; Visto, in particolare, l'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, introdotto dall'art. 24, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di determinare le modalita' di trasmissione dei residui di gestione in caso di recesso o di scadenza del rapporto concessorio; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta

Art. 1.

  1. I concessionari cessati non a seguito di provvedimento di decadenza o revoca provvedono, a loro cura e spese e sotto la loro responsabilita', a compilare gli elenchi, riportati all'allegato A, del presente decreto, dei residui di gestione di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e a dichiarare in calce a detta elencazione, la conformita' dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

  2. I cessati concessionari devono formare altresi', ai soli fini procedurali, un elenco (mod. 1) delle deleghe passive in corso di espletamento, allegando la relativa documentazione.

    Art. 2.

  3. L'elencazione di cui all'art. 1 va effettuata per singolo contribuente, con l'indicazione

    1. dell'anno, dell'emissione e del numero del ruolo; b) del tributo e del relativo anno di riferimento; c) dello stato di procedura in corso; d) dell'ammontare residuo da riscuotere rappresentato dalla differenza tra il carico originario iscritto a ruolo e le riscossioni eventualmente conseguite.

  4. I dati contenuti negli elenchi devono essere riportati su supporti magnetici le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell'allegato B del presente decreto.

    Art. 3.

  5. In tutti i casi di riscossione di somme anticipate dal cessato concessionario, i versamenti a quest'ultimo da parte del subentrante concessionario o commissario governativo sono effettuati al netto del compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei termini previsti dall'art. 72, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

  6. Le somme riscosse per entrate non anticipate dal cessato concessionario sono versate, nei termini di cui all'art. 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dal subentrante concessionario o commissario governativo all'erario ed agli altri enti impositori secondo le quote di relativa spettanza.

  7. Per la riscossione di tutte le entrate di cui al presente decreto, al cessato concessionario sono riconosciuti oltre al rimborso spese di cui all'art. 61...

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