Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 16 dicembre 2004 Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno

e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo

51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 51 della

16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1, a tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute; Visto il citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 7 demanda ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni; Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi del citato art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso con nota del 15 novembre 2004; Considerato che nell'incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra amministrazioni centrali interessate e regioni e province autonome sono state concordate alcune proposte di modifica al testo della proposta, in ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia una verifica; Considerato che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le proposte delle regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle proposte regionali, dai Ministeri dell'interno e della giustizia; Vista la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere meramente esplicativo, condivise dalle altre amministrazioni centrali, recepite in una nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre 2004; Vista la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura e' stata inoltrata alle regioni e alle province autonome; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra i Ministri della salute, dell'interno e della giustizia e le regioni e le province autonome, nei seguenti termini

1. Premessa.

Il fumo di...

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