DECRETO 4 agosto 2003 - Operazioni di concambio di titoli di Stato tramite sistemi telematici di negoziazione. (Decreto n. 73150)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni nonche' l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento tramite l'emissione, fra l'altro, di certificati di credito del Tesoro e di buoni del Tesoro poliennali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti ogni caratteristica e modalita' di emissione dei titoli pubblici, ed, in particolare, il comma 2, ove si prevede, fra l'altro, che il Ministro medesimo puo' procedere ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo polititico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; Ritenuta la necessita' di regolare, con un provvedimento di carattere generale, lo svolgimento delle operazioni di concambio tra titoli di Stato emessi e da emettere, quando tali operazioni vengano effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, stabilendo le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita'; Decreta

Art. 1.

Le operazioni di concambio tra titoli in circolazione sono effettuate in relazione alle condizioni di mercato

  1. per garantire l'efficienza del mercato secondario dei titoli di Stato; b) per rendere maggiormente uniforme il profilo delle scadenze e per una efficiente gestione dei flussi di cassa.

Le modalita' di esecuzione delle suddette operazioni sono disciplinate dal presente decreto e dal manuale operativo che sara' approvato con decreto del Direttore generale del tesoro (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come ´il Direttoreª).

Le operazioni sono effettuate dal ´Direttoreª o, per delega, dal direttore della direzione del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT