COMUNICATO - Terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del decreto-legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia. (16A00610)

Oggetto e finalita' delle linee guida Il presente atto di indirizzo, adottato in base al protocollo d'intesa stipulato il 15 luglio 2014 dal Ministro dell'interno e dal Presidente dell'ANAC, reca indicazioni per la determinazione dei compensi agli amministratori ed esperti nominati dal Prefetto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disciplinato le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti corruttivi ovvero destinatarie di informazioni antimafia interdittive. Esso risponde all'esigenza di fornire ai Prefetti strumenti atti, da un lato, ad adattare le tabelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177 alle specificita' degli incarichi conferiti ai Commissari di cui all'art. 32 e, dall'altro, a favorire la massima uniformita' nella determinazione dei compensi. 1. Il quadro normativo di riferimento Com'e' noto, l'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014 stabilisce che con il decreto di nomina il Prefetto determina il compenso dei commissari "sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14" ponendo gli oneri relativi al pagamento a carico dell'impresa commissariata. Tale disposizione, mirata ad orientare l'attivita' di determinazione dell'importo da riconoscere ai commissari nominati dal Prefetto, tuttavia non ha trovato applicazione fino ad oggi a causa della mancata definizione della disciplina relativa all'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Come si ricordera', il primo pacchetto sicurezza (legge n. 94/2009) aveva conferito al Governo la delega per l'istituzione di tale Albo. In attuazione della delega, con il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 sono state dettate le norme concernenti i requisiti per ottenere l'iscrizione nell'Albo e si e' rinviato a due successivi regolamenti la determinazione della disciplina di dettaglio, inclusa quella per la determinazione dei onorari degli Amministratori giudiziari. Ai sensi di tale disposizione, e' stato dapprima emanato il decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2013, n. 160, che ha stabilito le modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli Amministratori, e, recentemente, il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, con il quale e' stato approvato il Regolamento concernente le modalita' di calcolo dei compensi degli stessi Amministratori. Con l'adozione di detto ultimo regolamento sono state quindi fissate le basi anche per la determinazione delle remunerazioni spettanti ai Commissari nominati ai sensi dell'art. 32. Come si e' avuto modo di chiarire con le due precedenti edizioni delle linee guida, le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio sono adottate in esercizio di un potere conformativo e limitativo della liberta' di iniziativa economica, nell'intento di salvaguardare interessi pubblici di rango superiore. Esse, pertanto, devono essere applicate secondo canoni rispettosi del principio di proporzionalita' al quale si ispira la disciplina recata dall'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede una graduazione delle misure applicabili in ragione della gravita' della situazione riscontrata a carico dell'operatore economico. Come e' noto, la scala degli interventi prevede, nelle ipotesi di minore compromissione, l'inserimento nell'impresa di un "presidio", composto di esperti in numero non superiore a tre, ai quali e' devoluto il potere di fornire prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza e finalizzate ad adeguare l'organizzazione, il sistema di controllo interno e di amministrazione dell'impresa a parametri tali da garantire una rinnovata capacita' di stare sul mercato nel rispetto dei parametri di legalita' (art. 32, comma 8). Nei casi diversi da quelli di lieve entita' trovano applicazione due diversi tipi di misure. La prima consiste nell'ordine di rinnovare la composizione degli organi sociali, con la sostituzione del titolare o del componente che risulta coinvolto nel procedimento penale per fatti di corruzione o al quale sono ascrivibili le altre situazioni anomale o di collusione/contiguita' mafiosa. Si tratta, dunque, di una misura che impone all'impresa di risolvere il rapporto in virtu' del quale essa aveva inserito nei propri centri decisionali il soggetto coinvolto. L'altra misura, da applicarsi nei casi piu' gravi ovvero in quelli di inottemperanza all'ingiunzione di rinnovare gli organi sociali, consiste nella straordinaria o temporanea gestione dell'impresa e dispiega i suoi effetti limitatamente al contratto in relazione al quale essa e' stata disposta. In particolare, con le seconde linee guida e' stato chiarito che la misura straordinaria e temporanea da' vita ad una gestione separata di quella parte dell'azienda che dovra' eseguire l'appalto pubblico, secondo un modello di governance che dovra' essere definito dagli amministratori nominati dal Prefetto. E' noto, al contrario, come la funzione degli Amministratori giudiziari risponda ad altre finalita' e sia, quindi, connotata da un differente livello di impegno e profili di responsabilita'. Proprio il diverso inquadramento sistematico delle due figure, come si vedra' piu' avanti, rende non immediatamente ed automaticamente applicabili i parametri stabiliti per la determinazione dei compensi degli Amministratori giudiziari ai Commissari nominati dal Prefetto. Scopo delle presenti linee guida, predisposte d'intesa dal Ministero dell'interno e dall'ANAC anche alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito di un Gruppo di lavoro interministeriale costituito ad hoc (1) , e' quindi di fornire ai Prefetti gli strumenti necessari a individuare, sulla base delle tabelle allegate al cennato D.P.R., i criteri piu' idonei a determinare il compenso da attribuire ai Commissari. 2. I compensi degli Amministratori giudiziari L'art. 8 del decreto legislativo n. 14/2010, nel demandare a un decreto del Presidente della Repubblica la regolamentazione delle modalita' di calcolo e di liquidazione dei compensi degli Amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro, ha dettato i principi cardine ai quali la disciplina secondaria avrebbe dovuto attenersi. Tra essi: a) la previsione di tabelle differenziate per la gestione di singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in aziende;

  1. l'applicazione del criterio della prevalenza della gestione piu' onerosa nel caso di patrimoni misti;

  2. la definizione per la determinazione del compenso degli Amministratori giudiziari di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in aziende;

  3. la previsione dell'applicazione di maggiorazioni al compenso in relazione al livello di complessita' dell'incarico e dell'amministrazione;

  4. le modalita' di calcolo e di liquidazione del compenso qualora siano nominati piu' amministratori. Come evidenziato dalla relazione illustrativa...

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