IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Albo degli amministratori giudiziari
Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».
L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.