DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14 - Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (10G0028)

Coming into Force03 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/16/010G0028/ORIGINAL
Enactment Date04 Febbraio 2010
Published date16 Febbraio 2010
Official Gazette PublicationGU n.38 del 16-02-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Albo degli amministratori giudiziari

  1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».

  2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

Art 2.

Attivita' degli amministratori giudiziari

  1. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.

  2. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2.

  3. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.

Art 3.

Iscrizione nell'Albo

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attivita' professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:

    1. nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

    2. nell'Albo professionale degli avvocati.

  2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attivita' professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

  3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.

  4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.

Art 4.

Onorabilita'

  1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:

  1. si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

  2. sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

  3. hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

    1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

    2) per uno dei delitti previsti...

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