COMUNICATO - Annuncio di una richiesta di referendum popolare (15A09345)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 dicembre 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: Volete voi che siano abrogati: la legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, lettera f): "f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;";

nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole: ", con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";

Art. 11, comma aggiunto in fine dall'art. 2, comma 5, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi";

Art. 31, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 17, lett. c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio e' stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale". Art. 83, comma 1, numero 2, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;";

Art. 83, comma 1, numero 5, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;";

Art. 83, comma 1, numero 6, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;";

Art. 83, comma 1, numero 7, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"...

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