DECRETO 25 febbraio 2009 - Scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale e nomina del commissario straordinario.

IL VICE PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1, e in particolare l'art. 22, comma 4;

Considerato che il presidente della regione, con nota consegnata alla presidenza del consiglio regionale in data 25 novembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che le stesse sono diventate efficaci in data 26 dicembre 2008, determinando lo scioglimento del consiglio regionale e l'indizione di nuove elezioni, come comunicato dal presidente del consiglio regionale il 26 dicembre 2008;

Atteso che in caso di dimissioni del presidente della regione le funzioni di presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del presidente della regione a seguito delle elezioni;

Visto il decreto del presidente della regione n. 140 in data 15 dicembre 2008 con il quale sono state attribuite le funzioni di vicepresidente della regione all'assessore dei lavori pubblici dottor Carlo Mannoni;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di San Gavino Monreale (provincia del Medio Campidano) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 e' composto dal sindaco e da sedici consiglieri;

Considerato che nel citato comune si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate da nove componenti del corpo consiliare (meta' piu' uno dei consiglieri);

Atteso che le predette dimissioni, sottoscritte contestualmente da nove consiglieri comunali il 4 febbraio 2009, ma presentate personalmente al protocollo dell'ente solo da due consiglieri in data 5 febbraio 2009, e ripresentate il giorno successivo, contestualmente e personalmente da tutti i consiglieri dimissionari, hanno determinato una condizione giuridica di problematica assimilazione alla fattispecie descritta dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 10/6 dell'11 febbraio 2009 con la quale si sospende l'assunzione di ogni decisione, richiedendo alla direzione generale...

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