Si computa la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. ai fini di cui all"art. 278 c.p.p.?

AutoreGiannelli Fernando e Maglio Maria Grazia
Pagine377-378

Page 377

La questione di cui al titolo - all'evidenza - non è punto teorica.

Poniamo che un imputato venga condannato alla pena di anni otto di reclusione, una volta applicata la diminuente processuale di cui all'art. 442 c.p.p.

Non può che rimarcarsi immediatamente la natura - non sostanziale - della diminuente in parola, come è a dirsi, con pari sicurezza, quanto a quella di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p.

Orbene, dev'essere immediatamente richiamato il disposto dell'art. 278 c.p.p., che, nonostante la rubrica dello stesso parli di «determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure», regola anche gli effetti evolutivi della misura e non, unicamente, la sua genesi, ciò in conformità all'articolo 59 della legge-delega per l'emanazione del vigente codice di rito penale, che, nello stabilire il limite di pena per l'adozione delle misure cautelari personali, non accenna mai al concetto di «reato ritenuto in sentenza», riferendosi, invece, al «reato per cui si procede»; d'altro canto, non avrebbe avuto senso, guardando al solo momento geneticoimpositivo della misura cautelare personale, statuire l'incidenza - ex art. 278 c.p.p., già nel testo originario - dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., che non viene contestata nel capo d'accusa, ma invocata dalla Difesa, o, comunque, applicata nel corso del processo (Cass., Sez. un., 1 ottobre 1991, Simioli, Riv. pen., 1992, 229).

Sebbene non manchino dissensi - specialmente in dottrina - sulla natura di vera e propria circostanza quanto a quella di cui all'art. 98, primo comma, c.p., l'art. 19 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, impone di tener conto di tale attenuante nel computo dei termini di custodia cautelare: si tratta, comunque, di attenuante che concerne l'imputabilità, ex art. 70, secondo comma, c.p. (Cass., sez. V, 25 maggio 1993, P.M. in proc. Gaini, Cass. pen., 1994, 3081).

L'interpretazione estensiva del concetto di «applicazione delle misure» è stata, nel diritto vivente, di molto corroborata dall'avvento della legge 8 agosto 1995, n. 332, che, all'art. 6, primo comma, sopprimendo la parola «aggravante», contenuta nell'originario testo dell'art. 278 c.p.p., ha fatto sì che, ai fini de libertate, si debba, tener conto anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, circostanze che «sorgono» nel processo, e non prima dello stesso.

È indubitabile che l'art. 278 c.p.p. faccia riferimento alle circostanze tecnicamente intese: non, pertanto, alle «circostanze...

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