DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1999, n.420 - Regolamento recante norme concernenti la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

in vigore dal: 30-11-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342; Visti gli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59; Acquisito il parere della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998; Ritenuto di non uniformarsi alle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato relativamente ai punti di seguito indicati e per le ragioni rispettivamente specificate: a) previsione all'articolo 4 di un gettone di presenza e del relativo ammontare in assenza di specifiche statuizioni legislative: la fusione delle due preesistenti commissioni in un unico organismo comporta una diminuzione della spesa complessiva, in considerazione della considerevole riduzione del numero dei componenti; la relativa spesa e' imputata sul capitolo 1542, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, gia' utilizzato per le spese inerenti una delle due preesistenti commissioni; b) espunzione al comma 2 dell'articolo 5, in quanto superflua, della previsione secondo cui il parere da parte della commissione, se non espresso nei termini stabiliti, e' da intendersi favorevole: la previsione distinta, dell'approvazione di provvedimenti e della resa di pareri su provvedimenti, discende dalla normativa vigente e qualifica le competenze della commissione sugli atti ad essa sottoposti per legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999, a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti con foglio n. 5 in data 26 marzo 1999; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale esercita i seguenti compiti

a) controllo centrale sulle dotazioni organiche (sui provvedimenti di modifica delle dotazioni organiche) e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari (art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992); b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita' (art.

89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995); c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili (art. 89, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 77 del 1995); d) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995); e) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente (art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995); f) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione (art. 87, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 77 del 1995); g) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato (art. 91, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995).

  1. La commissione esercita le sue funzioni con le modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6.

  2. (Omissis).

  3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. (Omissis).

  4. (Omissis). Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso.

    Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi

    a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti; b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi; c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze; d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge; e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura; g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'; h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali; i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione; l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

    29, e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari; o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita'...

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