Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante: , corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie gene...

DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005 , n. 188

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188,

recante: ´Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto

della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratoriª,

corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005).

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003; Vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente decreto disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attivita' delle societa' per azioni europee, di seguito denominate: ´SEª, di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, di seguito denominato: ´regolamentoª.

  2. A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato I.

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266.

    - La direttiva 2001/86/CE e' pubblicata in GUCE n.

    L 294 del 10 novembre 2001.

    Nota all'art. 1

    - Il regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, e' pubblicato in GUCE n. L. 294 del 10 novembre 2001.

    Art. 2.

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto si intende per

    1. ´SEª, una societa' costituita conformemente al regolamento; b) ´societa' partecipantiª, le societa' partecipanti direttamente alla costituzione di una SE; c) ´affiliataª di una societa', un'impresa sulla quale la societa' esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata; d) ´affiliata o dipendenza interessataª, l'affiliata o la dipendenza di una societa' partecipante, che e' destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima; e) ´rappresentanti dei lavoratoriª, i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione; f) ´organo di rappresentanzaª l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunita' e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE; g) ´delegazione speciale di negoziazioneª, la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle societa' partecipanti le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE; h) ´coinvolgimento dei lavoratoriª, qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della societa'; i) ´informazioneª, l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE; l) ´consultazioneª, l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si puo' tener conto nel processo decisionale all'interno della SE; m) ´partecipazioneª l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attivita' di una societa' mediante

      1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della societa', o 2) il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.

      Nota all'art. 2

      - Il testo dei commi da 2 a 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96), e' il seguente

      ´2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa alternativamente

    2. puo' nominare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione; b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa; c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

  4. Quando due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o piu' dei criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa il criterio c).

  5. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonche' delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.

  6. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e' considerata ´impresa controllanteª rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi

    1. quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purche' non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purche' eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della societa' in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorita' competenti; b) quando una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purche' i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di' cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvagiardare il pieno valore ditali investimenti. Ai tini della presente lettera, per societa' di partecipazione finanziaria si intendono le societa' la cui attivita' prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonche' nella gestione e valorizzazione ditali...

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