Competizioni sportive e soggetti responsabili

AutoreVittorio Mirra
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La Suprema Corte nel decidere la causa in questione pone la sua attenzione sul tema della causalità omissiva e sulla problematica riguardante le posizioni di garanzia penalisticamente rilevanti; temi peraltro tutt'altro che semplici e senza riscontri giurisprudenziali univoci, basandosi questi necessariamente sulle particolarità del caso concreto, in un campo come quello dello sport, il quale aumenta le difficoltà in essere, a causa dello storico problema della convivenza delle sue normative interne con quelle di rilevanza statuale.

Non è un mistero, infatti, che il mondo dello sport ´barricandosiª dietro i concetti di ´autonomiaª e ´specificitઠha cercato di costruirsi uno spazio giuridico autonomo, che spesso si è scontrato e si scontra tutt'ora con eventuali normative statali nelle quali sarebbe possibile sussumere la fattispecie di volta in volta in questione, potendosi anche addivenire a soluzioni contrastanti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

Ritornando al caso affrontato nella sentenza in rassegna, questa fa riferimento alla situazione che ha portato al decesso di un praticante la disciplina del rafting, mentre stava partecipando, insieme ad un gruppo di amici, ad una discesa in gommone.

La decisione è stata nel senso di confermare la condanna per omicidio colposo nei confronti dell'organizzatore e dell'istruttore, seppur previa concessione delle attenuanti generiche (si ricorda, per inciso, che già in appello erano cadute le accuse di omissione di soccorso e le statuizioni civili, avendo la parte civile revocato la sua costituzione).

Attraverso tale input e ragionando giuridicamente a ritroso, ci troviamo necessariamente a dover posare la nostra attenzione sulla problematica delle c.d. ´posizioni di garanziaª e delle implicazioni che in questo tema comporta la previsione dettata dall'articolo 40, comma 2, del codice penale.

Sono queste problematiche generali da tempo dibattute, valevoli, ovviamente, anche specificamente per gli sportivi.

A fondamento del meccanismo di responsabilità in esame sta la necessità di assicurare a determinati beni (primo fra tutti il sommo bene della vita umana) una tutela rafforzata a fronte di una incapacità dei loro rispettivi titolari a proteggerli adeguatamente, vuoi per la mancanza di maturità o per mancate conoscenze specifiche o esperienza.

In questo senso va inquadrata dunque l'attribuzione a taluni soggetti, diversi dai titolari, di una speciale posizione di garanzia nei confronti di quel bene che si intende garantire in modo ´rafforzatoª.

Una qualsiasi posizione di garanzia deve fondarsi su un obbligo giuridicamente rilevante.

Il supra citato art. 40 del codice penale evidenzia, infatti, che non impedire un evento che si ha l'obbligo...

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