La competenza per territorio in tema di misure di prevenzione nel nuovo codice antimafia

AutoreGrillo Piero
Pagine245-246

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Do TT r I n A

dott

La competenza per territorio in tema di misure di prevenzione neL nuovo codice antimafia

di Piero Grillo

SOMMARIO
1. Premessa. 2. Attualità della pericolosità. 3. Abolizione della c.d. “pericolosità qualificata”. 4. Competenza. 5. Concetto di dimora. 6. Verificando alcune applicazioni pratiche.

1. Premessa

La legislazione che si occupa delle misure di prevenzione si è via via stratificata nel nostro ordinamento, perseguendo i fenomeni criminali che più inquietavano l’Autorità di Polizia del momento. E come spesso accade la legislazione si è affastellata, costringendo l’interprete a districarsi fra diversi testi di legge.

Si è, così, posta la necessità di mettere un pò di ordine con la formazione di un Testo Unico.

Si trattava di una aspirazione degli addetti ai lavori segnalata da tempo e sulla quale diverse volte aveva cercato di cimentarsi, senza riuscirvi, il Legislatore.

Da questa necessità è scaturita la legge delega 13 agosto 2010 n. 136 il cui principale fine indicato nel suo articolo uno, in tema di misure di prevenzione, era il seguente: «3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (…)».

La legge conteneva, inoltre, delle specifiche direttive per la modifica di alcuni istituti.

Uno dei più importanti interventi effettuati è stato il riepilogo di tutte le fattispecie di pericolosità, con la individuazione dei seguenti soggetti destinatari.

Si indicano qui di seguito quelle più frequentemente contestate: «A norma dell’art. 4 le misure di prevenzione personali
1. si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416 bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all’articolo 1;

ossia
1) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente...

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