Testo del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 1999, n. 109 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 9), recante: "Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia".

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1999 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente

" a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, (( primo comma, )) del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

  1. L'articolo 294 del codice di procedura penale e' cosi' modificato

    1. nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice (( che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare )) "; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente

    " 4-bis. (( Quando la misura cautelare e stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, )) all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato."; c) nel comma 5, dopo le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT