Art. 188, comma 3, e art. 210, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante . Compensi spettanti a professionisti pubblici dipendenti, incaric...

Al Segretario generale Ai dirigenti delle direzioni generali Ai soprintendenti regionali Ai dirigenti delle soprintendenze territoriali di settore Ai direttori delle biblioteche pubbliche di Stato Ai direttori degli archivi di Stato Ai dirigenti degli istituti centrali Al presidente del servizio di controllo interno Al comandante del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri

  1. Le numerose incertezze emerse nell'applicazione della normativa sui compensi per l'attivita' di collaudo prestata da professionisti pubblici dipendenti, hanno reso opportuna la formulazione di un quesito al Consiglio di Stato. Le difficolta' applicative, nel caso di specie, derivavano da un contrasto interpretativo in ordine al combinato disposto degli articoli 188, terzo comma, e 210, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante ´Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioniª.

    Sulla questione, il Consiglio di Stato si e' espresso con parere n.

    4559/2003, reso dalla Sezione II in data 28 novembre 2003.

    E' quindi doveroso recepire tale avviso, individuando gli adempimenti procedimentali ad esso collegati.

    La presente circolare, tenendo conto della prassi difforme finora eventualmente seguita da taluni uffici, e' volta a puntualizzare la disciplina dei compensi per le prestazioni di collaudo rese da professionisti pubblici dipendenti.

    In particolare, viene considerata la posizione dei professionisti incaricati dell'attivita' di collaudo appartenenti al ruolo dell'Amministrazione dei beni e delle attivita' culturali, ma non incardinati nelle Soprintendenze che hanno appaltato i lavori e ne controllano l'esecuzione.

  2. L'art. 188, citato, nel dare attuazione all'art. 28 della legge n. 109/1994 (cd. legge Merloni), disciplina i criteri e il procedimento di nomina del collaudatore, stabilendo, al comma 3, che il collaudatore venga nominato ´dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture, sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamenteª Il riferimento alle ´struttureª della stazione appaltante contenuto nella norma deve essere inteso come sinonimico del concetto di ´organico del plesso ministeriale, complessivamente consideratoª.

    Questa interpretazione, secondo il Consiglio di Stato, e' l'unica coerente con le finalita' di migliore utilizzazione delle risorse umane...

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