NOMINA - Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - II sessione 2007.

IL RETTORE Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto rettorale 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210, concernente norme per il regolamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto il decreto-legge del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle disposizioni urgenti per la composizione delle Commissioni giudicatrici convertito con legge 30 luglio 1999 n. 256;

Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370, recante disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto rettorale n. 73 del 26 febbraio 2008, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 - 4ª Serie speciale - del 7 marzo 2008, con il quale e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per complessivi otto posti di ricercatore universitario, di cui sei cofinanziati dal MIUR ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 2007, n. 565, due dei quali assegnati alla Facolta' di architettura di questa Universita', di cui un attribuito al settore scientifico-disciplinare ICAR/14 'Composizione architettonica e urbana';

Visto il decreto rettorale n. 273 del 18 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 agosto 2008 - 4ª Serie speciale - di nomina Commissione esaminatrice del concorso per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 'Composizione architettonica e urbana';

Visto il decreto rettorale n. 452 del 23 dicembre 2008 di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visto il ricorso n. 142/2009, proposto innanzi al TAR Calabria sezione staccata di Reggio Calabria - dalla candidata dott.ssa Clara Stella Vicari Aversa, per l'annullamento del su citato decreto rettorale di approvazione degli atti nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Vista l'ordinanza n. 135/2009 REG.ORD.SOSP. con la quale il Tribunale amministrativo regionale Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - ritenendo che il primo motivo del su citato ricorso, con il quale la ricorrente denunciava la violazione, nelle prove scritte, del principio dell'anonimato, appariva assistito dal prescritto fumus boni juris, ha accolto la domanda di sospensiva degli atti impugnati;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 14 maggio 2009 con il quale l'Universita' Mediterranea, in virtu' del potere di autotutela, annullava i citati decreti rettorali nn. 452/2008 e 458/2008, nonche' i verbali dei lavori...

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